Sentenza n. 180 del 1989

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SENTENZA N.180

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 22 novembre 1988, depositato in cancelleria il 28 successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale delle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige del 20 settembre 1988, prot. n. 2611, concernente la comunicazione dell'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe nell'Alpe Gallina in Comune di Brennero, nonché di ogni atto precedente, presupposto e conseguente ad esso, preordinato o connesso, ancorché non conosciuto.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi gli Avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato in relazione alla nota del Ministero dei Lavori Pubblici-Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige - del 20 settembre 1988, con la quale si comunicava l'avvenuta consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe in località Alpe Gallina nel Comune di Brennero. La Provincia ricorrente adduce che con la consegna di tali lavori siano state lese le competenze ad essa attribuite dall'art. 8, nn. 5, 13 e 17 dello Statuto (d.P.R. 31 agosto 1971, n. 670), come attuato dall'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), in quanto lo Stato avrebbe proceduto alla consegna dei lavori omettendo di richiedere e di raggiungere la <previa intesa> con la Provincia, richiesta dal predetto art. 20 per gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, di linee ferroviarie e di aerodromi.

2. - Il ricorso va respinto.

In base a una corretta interpretazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e di opere pubbliche, non vi può esser dubbio che, nel caso della costruzione di opere paravalanghe effettuata a protezione delle strade, autostrade e linee ferroviarie di competenza dello Stato, quest'ultimo debba previamente raggiungere l'intesa con la Provincia interessata. A questa conclusione si perviene attraverso una coordinata lettura degli artt. 19 e 20 delle ricordate norme di attuazione. L'art. 20, infatti, dispone che <gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi (...) sono effettuati previa intesa con la Provincia interessata>. Nello stabilire tale vincolo per lo Stato, l'articolo appena citato si riferisce agli interventi riservati alla competenza dello Stato stesso dal precedente art. 19 e, più precisamente, a quelli afferenti alle sub-materie delle autostrade, degli aerodromi non aventi carattere turistico, delle linee ferroviarie e delle strade statali, espressamente elencati nelle lettere a, b, c e d dello stesso articolo. Sebbene le opere paravalanghe rientrino fra le attività di prevenzione delle calamita pubbliche, le quali sono previste alla successiva lettera g, tuttavia pure ad esse si estende la disposizione dell'art. 20 - e, quindi, il vincolo della previa intesa - in quanto lo stesso art. 19, lett. g, nel circoscrivere la competenza dello Stato soltanto alle opere di prevenzione <relative alle materie di cui alle lettere precedenti>, configura quelle opere come attività accessorie alle materie della viabilità, delle linee ferroviarie, degli aerodromi e alle altre elencate nelle restanti lettere precedenti, assoggettandole cosi alla medesima disciplina predisposta per le materie cui di volta in volta ineriscono.

Del resto, che la previa intesa con la Provincia interessata sia richiesta anche per le costruzioni di spettanza dello Stato destinate alla difesa delle autostrade, delle strade e delle linee ferroviarie statali nei confronti delle valanghe risponde alla ratio cui e preordinato l'art. 20, che e quella di stabilire una misura di coordinamento paritario volta ad armonizzare le modalità di costruzione delle opere pubbliche di spettanza dello Stato con le prescrizioni dei piani urbanistici provinciali e dei piani territoriali di coordinamento di spettanza della Provincia.

3. - Posto ciò, si deve tuttavia concludere che, nel procedere alla consegna dei lavori relativi alle opere paravalanghe nell'Alpe Gallina nel Comune di Brennero, lo Stato non ha leso alcuna competenza attribuita alla Provincia ricorrente, per il semplice fatto che quest'ultima aveva preventivamente prestato il proprio consenso alla costruzione da parte statale delle opere sopra menzionate. Infatti, in una lettera del 17 febbraio 1986 indirizzata al Ministro dei lavori pubblici e al Provveditorato di Trento, il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, dopo aver ricordato la previsione con una legge speciale del finanziamento per la costruzione di opere di difesa paravalanghe nella zona del Brennero e dopo aver sottolineato l'urgenza di eseguire le predette opere anche nel tratto <Alpe Gallina> di Colle Isarco nel Comune di Brennero in ragione del ricorrente pericolo di valanghe nella zona, cosi concludeva: <la Giunta Provinciale di Bolzano nell'esprimere il proprio parere positivo, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 381/1974, chiede a codesto on.le Ministero di provvedere al finanziamento delle opere di sistemazione contro la caduta di valanghe nella zona <Alpe Gallina> nel Comune di Brennero>.

In presenza di espressioni così precise come quelle ora ricordate, tanto con riferimento alla disposizione delle norme di attuazione che prevede l'assenso, quanto con riguardo alle opere in relazione alle quali il consenso della Provincia e stato prestato, e in considerazione del fatto che, di regola, l'intesa non esige particolari formalità o particolari modalità di espressione, essendo sufficiente che i soggetti interessati esprimano, attraverso i propri organi competenti, il consenso sull'atto o sull'attività per i quali e richiesta l'intesa, non può concludersi altro che per il rigetto del ricorso.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta allo Stato procedere alla consegna dei lavori per la costruzione di opere paravalanghe nella zona <Alpe Gallina> di Colle Isarco nel Comune di Brennero, di cui alla nota del Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, emessa il 20 settembre 1988, a seguito dell'intesa intercorsa, con lettera del 17 febbraio 1986, con il Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 12/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE