Ordinanza n. 172 del 1989

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ORDINANZA N. 172

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), conv. in l. 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Cantieri Nautici Solcio e l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, 1° serie spec., dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la restituzione di somme indebitamente percette dell'Amministrazione finanziaria a titolo di imposta generale sull'entrata per importazioni di merci provenienti da paesi aderenti all'Accordo GATT, il Tribunale di Torino ha sollevato, con ord. 23 febbraio 1988, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), conv. In l. 27 novembre 1982 n. 873, in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 Cost.;

che la questione viene nuovamente sollevata dopo che questa Corte, con ord. n. 212 del 1987, aveva restituito gli atti al giudice a quo affinché delibasse, in punto di rilevanza, se l'illegittimità del tributo riscosso, pur se gravante su merci importate da paesi fuori dell'area della CEE, potesse comunque farsi risalire ad un regolamento comunitario, nel senso che si trattasse di tributi di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extra-comunitari: giacché, se così fosse stato, la questione sarebbe risultata inammissibile per le ragioni spiegate nelle sentt. nn. 170 del 1984 e 113 del 1985;

che il giudice remittente premette che al quesito posto dalla Corte occorre dare risposta negativa, in quanto nel caso di specie la norma impugnata non può ritenersi influenzata dal diritto comunitario, derivando l'illegittimità del tributo esclusivamente dall’incompatibilità con una norma contenuta nell'Accordo GATT;

che ciò posto, la norma censurata, nella parte in cui subordina, con effetto retroattivo, la ripetizione di tributi indebitamente versati al momento dell'importazione alla prova documentale che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, violerebbe, ad avviso del giudice a quo:

a) gli artt. 23 e 24 Cost., in quanto l'imposizione anche per il passato di tale prova documentale rende quasi sempre impossibile l'esercizio del diritto al rimborso, con lesione della garanzia della tutela giurisdizionale;

b) l'art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento tra i casi regolati dalla norma censurata e il generale istituto della ripetizione dell'indebito e per l'irrazionalità derivante dall’impossibilità di scomporre le varie componenti che concorrono a formare il prezzo di mercato del prodotto;

che é intervenuto il presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, sulla base dell'ord. n. 651 del 1988 di questa Corte.

Considerato che, sulla base di quanto ritenuto dal giudice remittente in punto di rilevanza, la questione va esaminata nel merito;

che la questione stessa é stata già dichiarata da questa Corte manifestamente infondata, sotto gli stessi profili, con ord. nn. 651 e 807 del 1988;

che in dette pronunce la Corte ha rilevato, da un lato, come la diversa disciplina introdotta dalla norma impugnata trovi ampia giustificazione nell'esigenza di evitare l'arricchimento senza causa di alcuni operatori economici in danno della collettività e nella non irragionevole presunzione che, per taluni tipi di imposta, l'onere fiscale viene di norma trasferito dal soggetto passivo su altri soggetti; e, dall'altro, che il diritto di agire in giudizio non é illegittimamente compresso dalla previsione di una prova documentale anche in relazione a fattispecie createsi in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma, in quanto l'obbligo di conservazione dei libri e delle scritture contabili, imposto all'imprenditore, esclude il lamentato grado di difficoltà probatoria che, ad avviso del giudice a quo, renderebbe praticamente impossibile l'esercizio del diritto al rimborso;

che ciò vale anche per il riferimento all'art. 23 Cost., operato nell'ordinanza di cui al presente giudizio, essendo detto parametro invocato congiuntamente all'art. 24 Cost., per denunciare la presunta violazione del diritto di agire in giudizio;

che, in conclusione, non sono dedotti profili o argomenti diversi che possano indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento.

Visti gli artt. 26 comma 2 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 d.l. 30 settembre 1982 n. 688, conv. In l. 27 novembre 1982 n. 873 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), in riferimento agli artt. 3, 23 e 24 Cost., sollevata dal tribunale di orino con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9/3/1989.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 29/3/1989.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE