Sentenza n. 164 del 1989

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SENTENZA N.164

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), come modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni alla legge 23 dicembre 1975, n. 698: <), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Malatesta Teresa ed altri contro l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 198$;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Nicolò Assunta ed altre contro l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 461 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Basili Natalina contro l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

Considerato in diritto

 

 

1. - I tre giudizi proposti possono venire riuniti per essere decisi congiuntamente, in quanto le questioni sollevate, pur se investono parametri costituzionali in parte diversi, sono sostanzialmente identiche.

2. - Con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, é stata disposta la soppressione, alla data del 31 dicembre 1975, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), ed il trasferimento alle regioni, ovvero allo Stato, delle funzioni già svolte da detto ente nonché del relativo personale, con inquadramento di questo nei ruoli degli enti (comuni e provincie, o Stato) cui tali funzioni venivano nel contempo attribuite; e si è tra l'altro previsto, all'art. 9-in parte modificato con l'art. 5 della legge 10 agosto 1977, n. 563 - che (I.N.A.D.E.L. o E.N.P.A.S.).

Il secondo comma di tale disposizione, nel testo risultante dalla predetta modifica, prevede poi che il medesimo

<L'ufficio liquidatore verserà agli istituti o enti interessati per conto dell'O.N.M.I. l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle regioni od allo Stato>.

La disposizione riprodotta e impugnata dai giudici a quibus nel presupposto che essa preveda che le indennità di anzianità maturate per il servizio prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I. vadano liquidate solo all'atto della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di destinazione, ma sulla base non dell'ultima retribuzione percepita presso di questi, bensì di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla data del suo scioglimento (31 dicembre 1975). Il valore dell'indennità - costituente retribuzione differita- resterebbe perciò a tale data, e ciò, in assenza di meccanismi perequativi, darebbe luogo a violazione sia del principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro (art. 36 Cost.) sia del principio di uguaglianza (art. 3), posto che ai dipendenti dell'O.N.M.I. trasferiti ad altre amministrazioni verrebbe riservato un trattamento deteriore rispetto a quelli collocati a riposo contemporaneamente, o poco prima dello scioglimento di detto ente, cui l'indennità medesima venne liquidata sulla base dell'ultima retribuzione, non depauperata nel suo effettivo valore. Ad avviso di uno dei giudici a quibus, inoltre, l'accantonamento infruttifero presso i citati enti previdenziali dell'importo delle indennità loro versate dall'ufficio liquidatore si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione, contraria al principio di buona amministrazione, di una parte del potere d'acquisto di essa, e violerebbe quindi i disposti di cui agli artt. 42, terzo comma e 97 Cost.

3. - Giova premettere che, essendo nei casi di specie incontroversa la spettanza ai ricorrenti dell'indennità di anzianità, non interessa nel presente giudizio, ai fini delle valutazioni sulla rilevanza delle questioni, stabilire l'effettiva portata della norma impugnata, nella parte in cui essa richiama le disposizioni del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'O.N.M.I., approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969, n. 300.9/822. In particolare, con riferimento alla prevista attribuzione a detto personale tanto dell'indennità di anzianità qui in questione, quanto dell'indennità di buonuscita (artt. 1, 2 e 4 del predetto regolamento) non rileva qui né accertare se trattisi di ipotesi di spettanza solo della prima di tali indennità ovvero di cumulo tra di esse, ammesso in via di principio da questa Corte con l'ordinanza n. 122 del 1984; né verificare, in riferimento alle medesime ipotesi, se a detto cumulo avesse titolo tutto il personale del disciolto ente ovvero - giusta il parere ripetutamente espresso dal Consiglio di Stato - solo il personale che, in servizio alla data di entrata in vigore del predetto regolamento (6 ottobre 1967) sia rimasto iscritto all'I.N.P.S., non avendo optato per l'iscrizione alle Casse di previdenza (C.P.D.E.L. e C.P.S.) ivi previste.

4. - Tanto premesso, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato secondo la quale la questione in oggetto dovrebbe essere dichiarata manifestamente infondata in quanto già decisa, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 280 del 1984 e con le conformi ordinanze nn. 627 del 1987 e 683 del 1988.

Tale assunto, essendo frutto di non attenta lettura delle citate decisioni, va disatteso. Nella parte motiva della sentenza n. 280 del 1984, invero, la Corte ha chiaramente precisato (par. 3.1.) che nei casi oggetto dei giudizi a quibus gli interessati avevano ; e d'altra parte non può ravvisarsi il dedotto contrasto dell'impugnato art. 9, comma secondo, della legge n. 698 del 1975 con gli artt. 36 (e 38, comma terzo) Cost., in quanto tale disposizione .

In tale occasione, dunque, la Corte era chiamata a decidere se il citato art. 9 fosse costituzionalmente illegittimo in quanto non consente che, in costanza di rapporto di lavoro con l'ente subentrante, si provveda al pagamento dell'indennità di anzianità nella misura maturata al 31 dicembre 1975, maggiorata degli interessi e del risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

Nel caso ora in esame la questione é tutt'affatto diversa: sia perché non investe l'art. 9, secondo comma, nella parte in cui preclude la liquidazione dell'indennità prima del definitivo collocamento a riposo, sia perché ha ad oggetto non l'indennità ragguagliata all'ultimo stipendio percepito presso l'O.N.M.I. e maggiorato da interessi e svalutazione, bensì l'indennità ragguagliata alla retribuzione goduta all'atto della cessazione Ed é appena il caso di notare che la Corte, precisando che l'art. 9, secondo comma, , ha lasciato del tutto impregiudicata la risposta all'attuale quesito.

5. - Il T.A.R. del Lazio, specie nelle due ordinanze del 24 giugno 1987, pone esplicitamente a presupposto della questione sollevata l'interpretazione adottata dal Consiglio di Stato nella sentenza-peraltro isolata - citata in narrativa, secondo la quale l'indennità di anzianità in esame .

Tale affermazione, peraltro, non solo si discosta da quanto in proposito affermato, in altre occasioni, dallo stesso Consiglio di Stato (Sez. I, parere n. 454/79 del 16 maggio 1980) ma contrasta con la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, che, facendo applicazione di un principio generale dell'ordinamento, ravvisa nella specie un fenomeno successorio nel quale, pur mutando uno dei soggetti, il rapporto resta oggettivamente identico: e ciò argomentando, tra l'altro, dal trasferimento agli enti di destinazione delle funzioni svolte dall'O.N.M.I. e dalla prevista ricongiunzione dei due periodi di servizio ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza (art. 8 legge n. 698 cit.).

E' appunto dalla continuità e prosecuzione del rapporto di servizio che viene fatta discendere l'impossibilità di un'autonoma e immediata liquidazione dell'indennità di anzianità, la quale presupporrebbe l'interruzione del rapporto; ciò che-fa notare la Corte di cassazione-trova conferma nella mancata previsione di due tempi e due modalità di liquidazione delle indennità di fine servizio, che perciò deve avvenire in unica soluzione ed al termine del rapporto. Ne rileva in contrario la contestuale previsione di una diversa misura del trattamento di fine servizio per i due periodi (presso l'O.N.M.I. e presso l'ente di destinazione), essendo essa diretta a tener ferma l'applicazione dei distinti elementi di calcolo (frazioni tempo-salario, misure percentuali delle retribuzioni) previsti dai rispettivi ordinamenti malgrado l'unicità della liquidazione.

Certo, se la norma impugnata dovesse essere intesa nel senso che l'indennità di anzianità liquidata alla data del definitivo collocamento a riposo debba restare congelata nell'ammontare calcolabile alla data dello scioglimento dell'O.N.M.I. - senza cioè che si provveda ad introdurre, in tale ipotesi, un meccanismo perequativo che ne salvaguardi il potere d'acquisto - le censure prospettate in riferimento all'art. 36 Cost. dai giudici a quibus sarebbero degne di attenta considerazione. Ma, appunto, una tale conclusione urta contro l'interpretazione adottata, sulla base dei suesposti argomenti, dalla Corte di cassazione, la quale fa in materia applicazione del principio per cui le indennità di fine rapporto vanno calcolate sull'ultima retribuzione: nella specie, quella corrisposta all'epoca della definitiva cessazione dal servizio presso l'ente di destinazione.

Tale principio, per le indennità afferenti il servizio prestato presso l'O.N.M.I., é affermato non solo rispetto all'indennità di buonuscita, ma anche rispetto all'indennità di anzianità di cui é qui questione: il che é coerente con l'onnicomprensiva locuzione (trattamento di fine servizio) adottata dal testo novellato dell'impugnato art. 9 in luogo di quella più restrittiva (indennità di buonuscita) originariamente prevista.

Le censure prospettate dai giudici a quibus muovono, dunque, da assunti interpretativi che contrastano, nei loro presupposti, col diritto vivente.

Esse vanno quindi dichiarate non fondate, dovendosi intendere la norma impugnata nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 10 agosto 1977, n. 563, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio in riferimento: a) agli artt. 3 e 36 Cost., con due ordinanze del 24 giugno 1987 (r.o. nn. 461 e 462 del 1988); b) agli artt. 3, 36, 42, terzo comma e 97 della Costituzione, con ordinanza del 29 ottobre 1986 (r.o. n. 381 del 1988).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/03/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 29/03/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE