Ordinanza n. 160 del 1989

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ORDINANZA N.160

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 giugno 1988 dal Pretore di S. Vito al Tagliamento nel procedimento penale a carico di Moz Carlo, iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 2 giugno 1988 dal Pretore di Cavalese nel procedimento penale a carico di Vidalli Pietro, iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che l'art. 195, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui commina la pena dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda di L. 200.000 a 2 milioni per l'esercizio senza concessione (rectius, autorizzazione: cfr. sentenza n. 1030 del 1988) degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334 dello stesso d.P.R., é impugnato:

a) in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost., dal Pretore di S. Vito al Tagliamento, il quale nell'ordinanza indicata in epigrafe sostiene che sarebbero stati travalicati i limiti della delega per l'emanazione del testo unico contenuta nell'art. 6, ultimo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, in quanto nella normativa previgente il fatto in questione sarebbe quello previsto negli artt. 1 e 2 della legge 9 febbraio 1968, n. 117, ed ivi punito con la sola pena dell'ammenda;

b) in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal Pretore di Cavalese, il quale nell'ordinanza indicata in epigrafe sostiene che nell'ipotesi considerata la pena edittale minima sarebbe <irragionevolmente sproporzionata> all'entità del fatto-reato, cosi da <travolgere radicalmente> la finalità rieducativa della pena, <per il cui perseguimento é essenziale che il reo senta la congruità della sanzione inflittagli>;

c) in riferimento all'art. 3 Cost., dallo stesso Pretore di Cavalese, che sostiene che la pena edittale minima prevista dalla disposizione impugnata darebbe luogo a disparità di trattamento rispetto alla situazione dell'esercizio senza autorizzazione di impianti radiotelevisivi in ambito locale, non assoggettato a sanzione a seguito della sentenza di questa Corte n. 202 del 1976: aggiungendo, al riguardo, che l'anomalia di quest'ultima situazione - sottolineata nella sentenza 237 del 1984 - avrebbe perso il carattere di temporaneità ed assunto il valore di <vera e propria opzione legislativa> quanto meno sotto il profilo dell'irrilevanza penale del fatto;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in entrambi i giudizi, ha chiesto che le predette questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate;

 

Considerato:

 

1.-che una questione identica a quella sub a) é stata già dichiarata manifestamente infondata con la sentenza n. 1030 del 1988 (par. 3) in quanto l'impugnato art. 195 riproduce quasi letteralmente-e senza variazioni quanto a previsione sanzionatoria - l'art. 178 del previgente codice postale (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645), come modificato con l'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, mentre alle previsioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 117 del 1968 corrispondono quelle di cui agli artt. 398 e 399 del d.P.R. n. 156 del 1973, poi modificate dalla legge n. 209 del 1980; che la censura prospettata in riferimento all’art . 25 Cost . e del tutto sprovvista di motivazione;

2. -che una questione in tutto analoga a quella sub b) é stata dalla Corte dichiarata inammissibile con la citata sentenza n. 237 del 1984, sul rilievo che l'<art. 27, terzo comma, Cost. <si riferisce propriamente alla esecuzione della pena in senso stretto> (sentenza n. 167 del 1973; cfr. anche sentenza n. 104 del 1982), mentre sfugge al controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa della pena edittale, la cui determinazione é rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore (cfr. sentenze n. 22 del 1971 e n. 107 del 1980)>;

3.-che la questione sub c), dichiarata infondata con la medesima sentenza n. 237 del 1984, é stata poi dichiarata numerose volte manifestamente infondata e da ultimo con l' ordinanza n. 13 del 1989, nella quale - sulla scorta di quanto precisato nella sentenza n. 826 del 1988-si é ribadita la provvisorietà della disciplina degli apparecchi radiotelevisivi;

che, conseguentemente, vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni sub a) e c) e manifestamente inammissibile quella sub b).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, numero 2, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevate in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost. dal Pretore di S. Vito al Tagliamento con ordinanza del 23 giugno 1988 (r.o. n. 649/88) ed in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Cavalese con ordinanza del 2 giugno 1988 (r.o. n. 657/88);

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 195, primo comma, numero 2, del d.P.R. n. 156 del 1973, nel testo come sopra sostituito, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. dal Pretore di Cavalese con la predetta ordinanza.

 

 Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE