Ordinanza n. 154 del 1989

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ORDINANZA N.154

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra il Ministero delle Finanze e Pisanu Antonietta ed altra, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49/1a s.s. dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui prevede l'azione di rivalsa nei confronti del vice pretore onorario, in quanto inciderebbe in misura rilevante sulla disciplina del giudice onorario e lederebbe in tal modo le garanzie d'autonomia e d'indipendenza previste per tutti i giudici dagli invocati parametri di legittimità costituzionale;

che, con la medesima ordinanza, é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 117 del 1988 nella parte in cui non prevede, a favore del vice pretore onorario, le limitazioni all'azione di rivalsa previste per gli altri estranei alla magistratura, in quanto comporterebbe un'irrazionale equiparazione di trattamento dei giudici onorari e dei giudici ordinari;

che, infine, il giudice a quo ritiene che l'art. 7, terzo comma, della legge n. 117 del 1988 violi l'art. 3 Cost., giacche soltanto per i giudici popolari e non anche per i giudici onorari prevede l'esclusione della responsabilità civile nei casi di colpa grave di cui all'art. 2, terzo comma, lett. a) e d) della legge stessa;

Considerato che la prima delle questioni prospettate dal giudice a quo é stata già decisa da questa Corte con sentenza n. 18 del 1989, con la quale si é escluso che la disciplina della responsabilità civile dei magistrati prevista dalla legge n. 117 del 1988 contrasti con i principi dell'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario, di cui agli artt. 101 e 108 Cost., essendo invece <caratterizzata dalla costante cura di predisporre misure e cautele idonee a salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati nonché l'autonomia e la pienezza di esercizio della funzione giudiziaria>;

che la citata sentenza ha ritenuto che l'uniformità di trattamento, sotto il profilo della responsabilità, dei giudici onorari e dei giudici ordinari trova razionale giustificazione nel fatto che anche i primi vengono nominati sulla base del possesso di specifiche conoscenze giuridiche;

che, infine, la stessa sentenza n. 18 del 1989 ha affermato che <il possesso di specifiche conoscenze giuridiche da parte dei vice pretori onorari, che non sono richieste per la nomina a giudice popolare o a giudice conciliatore, costituisce un elemento di differenziazione rilevante per gli errori compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni: esso, pertanto, é idoneo a giustificare la previsione, per i vice pretori onorari, di una più ampia responsabilità rispetto a quella stabilita per i giudici popolari ed i giudici conciliatori>;

che, pertanto, tutte le questioni prospettate dall'ordinanza di rimessione vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della predetta legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Roma con la stessa ordinanza.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 21/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE