Ordinanza n. 150 del 1989

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ORDINANZA N.150

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298 e degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 aprile 1988 dal Pretore di Sortino nel procedimento penale a carico di Sudano Michelangelo, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41/1a s.s. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 21 aprile 1988 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di Maresca Pietro ed altro, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42/1a s.s. dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Sortino, con ordinanza emessa il 18 aprile 1988 (Reg. ord. n. 438/88) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui esclude che l'estinzione del reato edilizio per avvenuta demolizione o eliminazione delle opere abusive si applichi a coloro i quali abbiano provveduto alla demolizione in epoca successiva all'entrata in vigore della predetta legge;

che il Pretore di Sorrento, con ordinanza 21 aprile 1988 (Reg. ord. n. 456/88) ha sollevato, in riferimento all’art . 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevedono che il beneficio dell'estinzione del reato consegua al solo caso in cui la conformità dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento di concessione in sanatoria e non anche nel caso in cui tale conformità sia realizzata in virtù della demolizione dell'opera abusiva, nonché questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8 quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e cioè entro il 22 giugno 1985, senza nulla prevedere per le opere demolite successivamente a tale data;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che analoga questione é stata decisa con la sentenza interpretativa di rigetto n. 369 del 1988 -la quale ha ritenuto che il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità di ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del reato) e applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il 10 ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985 - e che, successivamente, altre analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente infondate con le ordinanze n. 704 del 1988, n. 912 del 1988 e n. 1098 del 1988;

che dalle ordinanze di rinvio risulta che, nella specie, i reati di costruzione abusiva sono stati appunto commessi dopo il 10 ottobre 1983 e che la demolizione delle opere é avvenuta dopo il 6 luglio 1985;

che gli attuali rimettenti non prospettano profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le precitate decisioni e che, di conseguenza, le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nonché dell'art. 8 quater del decreto legge 28 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sortino e dal Pretore di Sorrento con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI- Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 21/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE