Sentenza n. 144 del 1989

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SENTENZA N.144

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sicilia notificato il 12 settembre 1988, depositato in Cancelleria il 17 settembre successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 10 agosto 1988, n. 17816, con il quale il Ministro dell'industria e del commercio ha posto in liquidazione coatta amministrativa la Compagnia di assicurazione <Suditalia> ed ha nominato il Commissario liquidatore.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avvocato Giuseppe Cogliandolo per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

La Regione Sicilia solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in ordine al decreto 10 agosto 1988, con il quale il Ministro dell'industria e del commercio ha posto in liquidazione coatta amministrativa la Compagnia di assicurazione Suditalia, con sede in Palermo, per avere svolto la detta Compagnia attività assicurativa senza autorizzazione.

Secondo la Regione ricorrente, il potere esercitato dal Ministro rientrerebbe nella competenza spettante ad essa Regione in materia di assicurazioni ai sensi degli artt. 17, lett. e, e 20 dello Statuto di autonomia speciale, nonché dell'art. 4 delle relative norme di attuazione (d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182). A1 riguardo la Regione trae argomento dall'asserito nesso strumentale (o dall'asserito parallelismo) fra potere autorizzatorio e potere di controllo successivo o sanzionatorio. Nella specie, avendo la Regione autorizzato la Suditalia ad esercitare l'attività assicurativa, perciò solo ad essa spetterebbe adottare qualsiasi misura sanzionatoria ipotizzabile nei confronti della Società stessa (ivi compresa la liquidazione coatta amministrativa). Non rileverebbe, per contro, che l'autorizzazione sia stata annullata da questa Corte con la sentenza n. 634 del 1988 per essere stata rilasciata anche per rischi suscettivi di verificarsi fuori del territorio della Regione, nonché per rischi inerenti alla responsabilità civile obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, e quindi fuori della competenza regionale, né che la Suditalia abbia, sulla base dell'autorizzazione annullata e anche dopo l'annullamento della medesima, svolto attività assicurativa anche per rischi siffatti.

L'argomento, peraltro, non é conducente, giacché esso finisce con il non tener conto affatto del riparto territoriale di competenze fra Stato e Regione, che e poi il titolo dell’esperita vindicatio potestatis.

Intanto, a voler considerare indipendentemente dal detto riparto, e cioè con riferimento al solo Stato, il compito affidato alla Pubblica Amministrazione in materia di assicurazioni private, é agevole constatare come il compito stesso, anche se può ricondursi a un'unica categoria genericamente definibile come vigilanza sulle dette assicurazioni, si articola in vari poteri, certo connessi fra loro, se globalmente considerati, per l'oggetto e il fine, ma non strutturati in perfetto parallelismo nel senso, indicato dalla Regione ricorrente, che il potere sanzionatorio debba svolgersi nei confronti delle imprese autorizzate come natural complemento del potere di autorizzazione. Al contrario, il potere di cui si discute e attribuito non già all'autorità che abbia emesso l'autorizzazione nei confronti dell'impresa autorizzata che sia incorsa in qualsiasi infrazione fra quelle previste dalla legge- particolarmente dalla legge 10 giugno 1978, n. 295 -bensì, ai sensi dell'art. 75 della detta legge, al Ministro dell'industria e del commercio nei confronti delle imprese che esercitino attività assicurativa senza previa autorizzazione. Si tratta, cioè, di ipotesi che, per la sua stessa configurazione, e al di fuori di quel rapporto continuativo di supremazia e vigilanza, che si instaura fra autorità ed impresa autorizzata.

In ogni caso, il riparto di competenze fra Stato e Regione operato dalle norme statutarie e da intendere, come statuito da questa Corte con la sentenza n. 634 del 1988 suindicata, nel senso che spetta allo Stato ogni intervento autorizzatorio o sanzionatorio rispetto alle imprese la cui attività assicurativa riguardi rischi suscettivi di verificarsi fuori del territorio regionale, ovvero in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (l. 4 dicembre 1969, n. 990), mentre spetta alla Regione Sicilia ogni analogo potere rispetto alle imprese la cui attività assicurativa riguardi rischi (diversi da quelli coperti dalla detta R.C.A.) suscettivi di verificarsi nell'ambito del territorio regionale.

Poiché é incontroverso che, nel caso, fu svolta da parte della Suditalia attività assicurativa del primo tipo non autorizzata (tale deve ritenersi quella svolta prima dell'annullamento dell'autorizzazione e, a maggior ragione, quella svolta dopo) non é dubbio che il potere esercitato dal Ministro dell'industria e del commercio con il decreto impugnato spetti allo Stato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta allo Stato disporre la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitino attività assicurativa avente ad oggetto l'assicurazione di rischi coperti dall'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria ai sensi della legge 4 dicembre 1969, n. 990, nonché di rischi diversi, che possano verificarsi fuori del territorio della detta regione; rigetta pertanto il ricorso della Regione Sicilia di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 21/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE