Sentenza n. 138 del 1989

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SENTENZA N.138

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: <Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a carico della Regione delle quote di partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 maggio 1988, depositato in cancelleria il 9 giugno 1988 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione.

 

Considerato in diritto

 

1. - La legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988, in relazione alla quale il Presidente del Consiglio dei ministri solleva in via principale questione di legittimità costituzionale, dispone l'assunzione a carico della Regione delle quote di partecipazione alla spesa per prestazioni farmaceutiche (tickets) dovute dagli assistiti iscritti al Servizio sanitario regionale per l'anno 1987.

Secondo il ricorrente la legge sarebbe in violazione dei limiti posti dall'art. 3 dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4) alla competenza legislativa regionale in materia sanitaria con esso stabilita (lettera l), e ciò perché, trattandosi di competenza legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica, e quindi attribuita per adattare queste alle condizioni regionali, essa non avrebbe potuto essere esercitata in contrasto con la legislazione statale, nella parte in cui questa, a fini di contenimento della spesa sanitaria, sancisce il principio - di riforma economico-sociale - della partecipazione degli assistiti alla spesa stessa (art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181).

2. - Questa Corte, con la sentenza n. 296 del 1986, alla quale il ricorrente fa espresso richiamo, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento allo stesso parametro ora invocato, di una legge regionale riapprovata il 4 luglio 1985, in quanto, prevedendo l'assunzione a carico della regione della partecipazione degli assistiti alle spese per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, finiva con il sovvertire il principio della legislazione statale diretto a sancire, a fini di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, la partecipazione degli assistiti alla spesa medesima.

Il radicale sovvertimento allora rilevato dalla Corte ricorre anche relativamente alla partecipazione degli assistiti alla spesa per le prestazioni farmaceutiche, partecipazione disposta dalla legislazione statale in attuazione del medesimo principio, certamente configurabile nonostante le eccezioni previste per particolari ragioni sociali. Ne rileva, in contrario, che la partecipazione alla spesa per le prestazioni diagnostiche e di laboratorio sia stata stabilita con la legge 26 aprile 1982, n. 181, art. 12, comma terzo, mentre la seconda (introdotta del resto dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484) e stata prevista, dopo l'istituzione del servizio sanitario, dall'art. 10, n. 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successivamente dalle leggi finanziarie 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 15) e 28 febbraio 1986, n. 41 (art. 28). Cosi come non rileva che recentemente la prima sia stata soppressa (art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 166, non convertito, e art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531), mentre la seconda, della quale qui si tratta, e stata conservata (art. 2, numero 4, del decreto-legge n. 166 del 1987 e art. 2, numero 4, del decreto-legge n. 443 del 1987, convertito come sopra).

3. - La Regione resistente oppone di avere comunque provveduto (assumendosi le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica) in conformità all’'art. 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e 3, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, che consentono alle Regioni e alle Province autonome di assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive.

Ma l'assunto non può essere condiviso, stante la disomogeneità fra le prestazioni sanitarie rispetto alle quali é disposta dalla legislazione statale la partecipazione alle spese e le prestazioni sanitarie aggiuntive.

Le prime, infatti, sono quelle comprese negli standards minimi assicurati in modo uniforme a tutti i cittadini (art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 10 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983). Le seconde, invece, cui si riferiscono le sentenze di questa Corte n. 177 del 1986 e n. 294 del 1986) sono soltanto quelle eccedenti i detti standars minimi. Se cosi e, non può ritenersi che la legge regionale impugnata, in quanto dispone in materia di partecipazione alla spesa sanitaria, trovi il suo fondamento nella normativa statale in tema di prestazioni aggiuntive richiamata dalla regione resistente.

La questione é dunque fondata, sicché va dichiarata l'illegittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, primo comma, lettera l), dello Statuto speciale - della legge regionale impugnata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988 (Prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a carico della Regione delle quote di partecipazione sulle prestazioni farmaceutiche).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 21/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE