Ordinanza n. 134 del 1989

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ORDINANZA N.134

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Fiorenza Elda e Giannini Anna, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato da Elda Fiorenza, locatrice di un immobile ad uso non abitativo, contro Anna Giannini, conduttrice con contratto di locazione cessato il 30 giugno 1984, per ottenere, per il periodo di occupazione dell'immobile successivo a tale data, un'indennità in misura pari al canone di mercato e il risarcimento dei danni per ritardata consegna, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 14 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478, in quanto <esclude il diritto del locatore a pretendere somme diverse dal canone contrattuale per tutto il periodo di protrazione di fatto del rapporto, e precisamente dalla scadenza del regime transitorio alla data fissata giudizialmente per il rilascio, ovvero alla data di stipulazione del nuovo contratto>;

che nel giudizio davanti alla Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per una dichiarazione di infondatezza.

Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i medesimi argomenti, la questione é già stata sottoposta dal Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con la sentenza n. 22 del 1989.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata), sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 16/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE