Ordinanza n. 130 del 1989

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ORDINANZA N.130

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Medaglini Iolanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Gosti Nida e l'I.N.P.S., iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di due giudizi in cui le ricorrenti, rispettivamente titolari di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.) e di invalidità a carico della Gestione speciale artigiani, avevano richiesto l'integrazione al minimo delle pensioni di riversibilità erogate da quest'ultimo Fondo, il Pretore di Siena, con due analoghe ordinanze, emesse entrambe il 30 settembre 1988, ha sollevato, in relazione all’art . 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo dei trattamenti indiretti erogati dalla Gestione speciale artigiani, per i titolari di pensione diretta a carico di quest'ultima, ovvero della C.P.D.E.L.;

che il giudice a quo osserva come le ipotesi considerate esulino dall'ambito della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, di cui alla sentenza n. 184 del 1988.

Considerato che questa Corte con la recente sentenza n. 81 del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in tutte le possibili applicazioni in cui essa precluda l'integrazione al minimo della pensione per gli iscritti alla Gestione speciale de qua, allorché, per effetto del cumulo con altra pensione, sia superato il trattamento minimo garantito;

che, pertanto la questione é manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1989.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 16/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE