Ordinanza n. 123 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

 

ORDINANZA N.123

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1988 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra I.N.A.D.E.L. e Laudato Rosaria e Tesauro Pasqualina in proprio e in nome dei figli minori, iscritta al n. 455 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Pistoia, nel giudizio d'appello avverso la sentenza del 26 giugno 1987, con la quale il Pretore di Pistoia aveva condannato l'I.N.A.D.E.L. alla riliquidazione, in favore di Laudato Rosaria e Tesauro Pasqualina, dell'indennità premio di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, ha sollevato, con ordinanza del 13 gennaio 1988 (R. O. n. 455 del 1988), questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio diano luogo a corresponsione di interessi e di rivalutazione monetaria, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata determinerebbe disparità di trattamento tra gli impiegati degli enti locali e le altre categorie di lavoratori, per i quali l'adeguamento del credito e automatico, nonché grave diminuzione del trattamento previdenziale, che diviene insufficiente a soddisfare le esigenze di vita del pensionato;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio, e fondata, invece, per quanto riguarda il diniego della corresponsione di interessi, con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennità riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;

che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa questione é stata dichiarata manifestamente infondata per il primo profilo, e inammissibile per il secondo, essendo la norma impugnata espunta dall'ordinamento per effetto dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale;

che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi tali da indurre la Corte ad una modificazione della propria decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la riliquidazione dell'indennità premio di servizio, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 23, quarto comma, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione degli interessi sulle somme di cui sopra, perché già dichiarata costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1060 del 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 16/03/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE