Ordinanza n. 118 del 1989

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ORDINANZA N.118

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio <Mozzarella di bufala>), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1987 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Iemma Alfredo, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Iemma Alfredo, il Pretore di Salerno, con ordinanza 10 dicembre 1987 (R.O. n. 373 del 1988), sollevava questione di legittimità o costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 13 aprile 1987 in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la norma impugnata, consentendo ai produttori di formaggio a pasta filata di usare l'indicazione merceologica di <mozzarella>, avrebbe limitato la tutela apprestata ai produttori del formaggio denominato <mozzarella di bufala> dall'art. 10 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che stabilisce il divieto di utilizzazione anche solo parziale della denominazione tutelata per indicare un formaggio di qualità diversa;

che, pertanto, la norma impugnata creerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, nell'ambito della categoria dei produttori di formaggi a denominazione <tipica> o <d'origine> a scapito dei produttori del formaggio <mozzarella di bufala>, ai quali soltanto sarebbe imposto il sacrificio della tutela generalmente offerta dall'art. 10 della legge n. 125 del 1954;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile sul rilievo che la norma impugnata non ha forza di legge.

Considerato che identica questione, sollevata dallo stesso Pretore di Salerno con ordinanza del 30 settembre 1987, é già stata dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 939 del 1988;

che l'ordinanza in epigrafe non adduce argomenti ne indica profili nuovi o diversi tali da indurre la Corte a modificare la propria precedente decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. l del d.P.R. 13 aprile 1987 (Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979 concernente il riconoscimento della denominazione tipica del formaggio <Mozzarella di bufala>), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 16/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE