Ordinanza n. 116 del 1989

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ORDINANZA N.116

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, no 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra Piccioni Cleto ed altri e S.n.c. <Big's di Santarini Oreste & C.>, iscritta al n. 324 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Rimini, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1988 (R.O. n. 324 del 1988) nella causa promossa da Piccioni Cleto ed altri contro la S.n.c. <<Big's di Santarini Oreste & C.>, avente ad oggetto la determinazione del compenso per avviamento spettante alla convenuta società conduttrice dell'immobile dopo la cessazione del contratto stipulato il 15 gennaio 1974, soggetto a proroga legale, ma scaduto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, nella parte in cui stabilisce che e dovuta al conduttore, dopo la cessazione dei contratti di cui agli artt. 67 e 71 della legge n. 392 del 1978, l'indennità di avviamento commerciale nella misura di 21 o 24 mensilità del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato;

che, a suo parere, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto si verificherebbe una irrazionale disparità di trattamento fra i vecchi conduttori, che alla scadenza dei contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 hanno diritto a un compenso pari a 21 o 24 mensilità del canone corrente di mercato, ed i nuovi conduttori, che, alla scadenza di identici contratti stipulati dopo il 29 luglio 1978, hanno diritto solo ad un compenso pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’infondatezza della questione.

Considerato che questa Corte ha più volte ritenuto la conformità (sentenze n. 882 del 1988 e n. 300 del 1983) ai precetti costituzionali (artt. 41 e 42 della Costituzione) della disciplina diretta a tutelare l'avviamento commerciale mediante la previsione, a favore del conduttore che rilascia l'immobile di una speciale indennità compensatrice della perdita che subisce e nel contempo dell'arricchimento del locatore per effetto dell'incremento del valore incorporatosi nell'immobile per l'attività svolta dal conduttore;

che la determinazione in concreto della detta indennità spetta al legislatore con un bilanciamento degli interessi in contrasto;

che la scelta del legislatore non é censurabile nel giudizio di legittimità costituzionale se non sia affetta da palese irrazionalità, la quale nella fattispecie non sussiste, essendo diverse le situazioni poste a raffronto ed essendo divenuto più concreto il pericolo di rilascio dei locali in cui é esercitata l'impresa a seguito della dichiarata illegittimità delle norme che avevano prorogato il tipo di locazione in esame (sentenza n. 108 del 1986), per cui l'aumento della misura della indennità va riguardata anche come una remora a chiedere il rilascio e come misura diretta a rafforzare la stabilita delle imprese in linea con le scelte politiche del legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986 n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 16/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE