Ordinanza n. 113 del 1989

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ORDINANZA N.113

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 6 marzo l978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio l988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza sul ricorso proposto dalla S.p.a. Sa.Te.Ca. contro l'Ufficio Imposte Dirette di Cosenza, iscritta al n. l87 del registro ordinanze l988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno l988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 gennaio 1988 (R.O. n. 187 del 1988) la Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza nel procedimento tra la S.p.a. Sa.Te.Ca. e l'Ufficio Imposte Dirette di Cosenza, avente ad oggetto l’esenzione per I.L.O.R. ed I.R.P.E.G. per l'effettuato ampliamento dell'albergo e relativo ristorante, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra le imprese di nuova costituzione che, realizzando nuove iniziative produttive, godono della riduzione alla meta della I.R.P.E.G. e imprese già esistenti che di detto beneficio non usufruiscono pur concorrendo all'incremento della produzione industriale nel sud;

che l'Avvocatura Generale dello Stato intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che, come più volte affermato da questa Corte (da ultimo ordinanza n. 289 del 1988), la materia delle agevolazioni fiscali é rimessa alla discrezionalità del legislatore le cui scelte non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non siano irrazionali;

che nella specie le situazioni messe a raffronto non sono affatto omogenee onde trova razionale giustificazione la scelta operata che, quindi, non e affatto irrazionale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza con l'ordinanza, in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 16/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE