Ordinanza n. 90 del 1989

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ORDINANZA N.90

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi primo, secondo e sesto, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sull’espropriazione per pubblica utilità), come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1987 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Nones Giovanni ed altri contro il Comune di Trento, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 - la Serie Speciale dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Nones Giovanni ed altri e del Comune di Trento;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che nel corso del procedimento civile vertente tra Nones Giovanni ed altri, il Comune di Trento e la Provincia autonoma di Trento, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 3 giugno 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dalla legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione), in riferimento agli artt. 24, primo comma, 101, secondo comma, 113, primo e secondo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che la disposizione impugnata, prevedendo che l'indennità di espropriazione per le aree destinate dagli strumenti urbanistici ad insediamenti produttivi di beni o di servizi, ad insediamenti residenziali, o servizi di interesse pubblico o a verde privato, sia commisurata alla media tra il valore venale del bene ed il valore che, entro le valutazioni minime e massime fornite da una commissione provinciale, deve essere attribuito all'area quale terreno agricolo, violerebbe l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, in quanto il diritto del proprietario espropriato ad ottenere un giusto indennizzo potrebbe risultare menomato nell'ipotesi in cui la tabella, vincolante per la determinazione dell’indennità di esproprio, sia in sede amministrativa che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in sede giurisdizionale, indichi un valore massimo inferiore o non aderente in concreto a quello effettivo del terreno;

che la medesima disposizione contrasterebbe con gli artt. 113, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, in quanto le tabelle predisposte dalla Commissione, costituendo un accertamento nel merito demandato ad organi della pubblica amministrazione, vincolante non solo per l'organo amministrativo deputato al procedimento espropriativo ma anche per il giudice ordinario nel processo di opposizione alla stima, pongono in essere un accertamento automatico di valori che si risolve in una precostituzione di prove al di fuori del processo, potendo così risultare pregiudicato il diritto soggettivo del privato espropriato ad ottenere il giusto indennizzo attraverso un procedimento estimativo corretto e comunque controllabile in sede giurisdizionale;

che si sono costituite le parti private del giudizio a quo aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione;

che si é altresì costituito il Comune di Trento chiedendo che le questioni vengano dichiarate non fondate in quanto, come lo stesso giudice a quo riconosce, il criterio introdotto dalle disposizioni impugnate, pur comportando una sensibile riduzione del valore del bene espropriato, costituisce, tuttavia, manifestazione di legittimo esercizio della discrezionalità riservata al legislatore nazionale o provinciale di individuare meccanismi normativi idonei ad assicurare agli espropriati un ristoro, ancorché non integrale ma serio, per il sacrificio loro imposto.

Considerato che questioni identiche a quelle sollevate nel presente giudizio, sono state decise da questa Corte nel senso della non fondatezza, con sentenza n. 1165 del 1988;

che nella ordinanza di rimessione, non si rinvengono argomentazioni diverse da quelle esaminate da questa Corte nel precedente giudizio e decise con la sentenza suddetta;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, primo, secondo e sesto comma, della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, come modificato dalla legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, vanno dichiarate manifestamente infondate;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo, secondo e sesto comma, della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 (Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità), come modificato dalla legge della stessa Provincia 2 maggio 1983, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione), questioni sollevate, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, 24, primo comma, 101, secondo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/89.

 

Francesco SAJA, Presidente - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 03/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE