SENTENZA N. 84
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 comma 1 d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili), in riferimento all'art. 76 Cost. ed in relazione
all'art. 10 comma 2 n.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto in fatto
Nel corso del giudizio avverso la decisione della Commissione tributaria di
2° grado di Forlì n. 324 dell'11 marzo 1981, confermativa della decisione del
giudice tributario distrettuale,
Il giudice a quo ritiene che la norma denunciata, prevedendo la medesima sanzione per due violazioni di entità oggettivamente diversa - quali il ritardo nella presentazione della dichiarazione prevista dai commi 1 e 2 art. 18 stesso decreto (ritardo che, per la dichiarazione decennale oggetto del giudizio principale, é consistito in un sol giorno) e l’omissione della dichiarazione stessa - si ponga in contrasto con i principi della delega perché non commisurerebbe la sanzione <alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni> (art. 10 comma 2 n. 11 del 9 ottobre 1971 n. 825).
A confronto col proprio assunto il giudice rimettente rileva che il
principio della commisurazione della sanzione alla gravità della violazione
commessa é già accolto in molte leggi tributarie, sia di carattere generale (l.
7 gennaio 1929 n. 4, recante norme per la repressione delle violazioni delle
leggi tributarie - art. 4; d.P.R. 29 settembre 1973 n.
E' intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità o l’infondatezza della questione alla luce dei principi più volte enunciati dalla Corte costituzionale circa l'ampia discrezionalità del legislatore ordinario di modellare le fattispecie di illecito e di apprezzare la gravità dei fatti in esse compresi.
Considerato in diritto
1.- Nel corso di un giudizio avverso l'irrogazione da parte del
competente ufficio del registro della soprattassa pari all'ammontare
dell'imposta dovuta, in conseguenza della presentazione della dichiarazione
relativa all'I.N.V.I.M. decennale il giorno successivo alla scadenza prevista,
Si sostiene dal giudice a quo che la norma denunciata, assoggettando alla
medesima sanzione pecuniaria due violazioni oggettivamente diverse, quali il
ritardo anche di un solo giorno, come nel caso di specie, e l'omessa presentazione
della dichiarazione, non risponde al criterio, previsto dall'art. 10 comma 2 n.
2.- Questa Corte si é già in altre occasioni (ord. n. 418 del 1987 e n. 596 del 1988) occupata della medesima questione, dichiarandone la manifesta infondatezza, anche in riferimento allo specifico parametro (art. 76 Cost.) ora invocato. L'ordinanza di rimessione della Commissione tributaria centrale prospetta però altre argomentazioni concernenti la graduazione delle sanzioni che, nella disciplina relativa ad altre imposte, il legislatore avrebbe invece osservato, diversificando le ipotesi dell’omissione da quella del ritardo.
Tale nuova prospettazione non può però indurre ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale in toto della norma denunciata, perché l'ordinanza di rimessione richiede nel dispositivo che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale di tale norma <nella parte in cui dispone la medesima sanzione sia per il ritardo sia per l'omissione>.
Non si chiede perciò, per come la questione é formulata, una dichiarazione di illegittimità costituzionale che porti a sottrarre ad ogni sanzione l'ipotesi della tardività della dichiarazione (cioè una assimilazione della dichiarazione tardiva a quella tempestiva, essendo le due ipotesi a loro volta obbiettivamente diverse), ma si mira ad un intervento il quale suppone - attesa l'impossibilità che presenta nella materia una disarticolata prospettazione positiva (ordd. nn. 485 e 342 del 1987) - l'opera del legislatore che, muovendo dalla diversità della ipotesi della tenue tardività da quella della omissione, possa ragionevolmente graduare le rispettive sanzioni per ricondurle ad un quadro organico che risulti, mediante una più adeguata proporzionalità, in tutto e per tutto aderente al criterio dettato dall'art. 10 comma 2 n. 11 n. 825 del 1971.
A questione é perciò inammissibile, pur dovendosi auspicare che il legislatore, nell'opera cui sta attendendo di revisione del sistema delle sanzioni tributarie, tenga conto dell'esigenza di adeguamento testé evidenziata, risultando certamente agevolata, da una maggiore razionalità della disciplina, la correttezza del rapporto tra il contribuente ed il sistema impositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23 comma 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento
all'art. 76 Cost. ed in relazione all'art. 10 comma 2 n.
Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/2/1989.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 3/3/1989.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE