Ordinanza n. 74 del 1989

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ORDINANZA N.74

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi primo e secondo, della legge Regione Emilia-Romagna 14.3.1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981), promossi con quattro ordinanze emesse il 26.4.88 dal Pretore di Ferrara rispettivamente iscritte ai nn. 405, 406, 407 e 408 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1a Serie speciale dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 25.1.89 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Pretore di Ferrara, nel corso di quattro procedimenti civili promossi, rispettivamente, da Claudio Romanini (R.O. n. 405/88), Loris Vecchi (R.O. n. 406/88), Ermanno Scodeggio (R.O. n. 407/88) e Giancarlo Aurucci (R.O. n. 408/88), nei confronti dell'I.A.C.P. della Provincia di Ferrara, con ordinanze emesse il 26 aprile 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 117 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte in cui attribuisce all'ente gestore del patrimonio immobiliare, e non al Comune, il potere di emanare il provvedimento di rilascio di alloggio di e.r.p. occupato senza titolo, in quanto la norma, se non addirittura emanata al di fuori delle competenze regionali, si porrebbe, quanto meno, in contrasto: -con l'art. 117, primo comma, Cost., perché, discostandosi dal disposto dell'art. 95 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, violerebbe un principio fondamentale della legislazione statale; ovvero -con l'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto norma attuativa dettata in violazione di una norma statale.

Che nel giudizio non si sono costituite parti ne é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, debbono essere riuniti.

Che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità, sotto i profili esposti, é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 1115 del 1988;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 26, primo e secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981), sollevata dal Pretore di Ferrara con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI

 

 

Depositata in cancelleria il 23/02/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE