Ordinanza n. 64 del 1989

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ORDINANZA N.64

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1987 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Calvanese Giuseppe e la S.p.a. SIP, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione della SIP S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 3 novembre 1987 (R.O. n. 271/88), emessa nel procedimento civile promosso da Calvanese Giuseppe contro la S.p.a. SIP per ottenere la restituzione delle somme trattenute dalla convenuta per il periodo 15-20 ottobre 1985, essendo l'attore risultato assente dal suo domicilio alla visita medica di controllo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui prevede, per il lavoratore assente ingiustificato alla visita di controllo domiciliare, la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia per l'intero periodo fino a dieci giorni, per violazione degli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;

che nel giudizio si é costituita la SIP S.p.a., la quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

che anche l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'infondatezza della questione.

Considerato che la questione, per il profilo sollevato, é stata già dichiarata non fondata da questa Corte (Sentenza n. 78 del 1988 e ordinanza n. 943 del 1988);

che la violazione dell'art. 32 della Costituzione é dedotta in linea puramente teorica ed assolutamente manca anche del giudizio di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, quattordicesimo comma, del decreto legge 13 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per i vari settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con riferimento agli artt. 13, primo comma, 32, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 23/02/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE