SENTENZA N.57
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo, seconda parte,
secondo e terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del
personale delle unita sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 19
ottobre 1987 dal T.A.R. per
Visto l'atto di costituzione di Lo Bello Giuseppe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Considerato in diritto
1. - Il primo e il terzo comma dell'art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, sullo stato giuridico del personale delle U.S.L., sono manifestamente estranei alla materia del giudizio a quo, onde per queste norme la sollevata questione di legittimità costituzionale appare priva di rilevanza e perciò inammissibile. Il primo comma preclude la pretesa, in effetti non avanzata dal ricorrente, del riconoscimento formale della qualifica di aiuto radiologo (cui si può accedere soltanto mediante le procedure previste dagli artt. 9 e segg., restando cosi esclusa l'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ.), non anche la pretesa del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori di fatto svolte. Il terzo comma concerne il caso di brevi assenze del titolare di una posizione funzionale più elevata, dovute a malattia, ferie, congedi, missioni e simili, caso ben diverso dalla supplenza di un posto vacante.
2.-Ai fini della decisione del giudizio a quo può venire in
considerazione soltanto il secondo comma dell'art.
L'accoglimento della domanda del ricorrente nel giudizio di merito non é ostacolato dall'art. 29, secondo comma, nemmeno sotto il profilo del difetto di un provvedimento formale di assegnazione interinale alle mansioni inerenti al posto vacante di aiuto. La mancanza di questa condizione formale é supplita dal principio della prestazione di fatto di cui all'art 2126 cod. civ., applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara
non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
(Stato giuridico del personale dell’unita sanitarie locali), sollevata dal
Tribunale amministrativo regionale per
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo e terzo comma, del citato d.P.R. n. 761 del 1979, sollevata dal nominato Tribunale amministrativo con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 23/02/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Luigi MENGONI, REDATTORE