SENTENZA N.42
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 13 settembre 1988, depositato in Cancelleria il 23
settembre 1988 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1988 per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della <Dichiarazione congiunta della Regione
Lombardia e del Land di Baden - Wurttemberg> sottoscritta il 30 maggio
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
uditi l'Avvocato dello Stato
Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Valerio
Onida per
Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene- con il conflitto di attribuzioni proposto-che la <dichiarazione congiunta> sottoscritta il 30 maggio 1988 dal Presidente della Giunta regionale lombarda e dal Presidente del Land Baden - Wurttemberg (R.F.T.) debba essere annullata in quanto non assentita ed <invasiva di attribuzioni statali, in relazione a quanto disposto dagli artt. 5, 80, 87, 115 e 117 della Costituzione e dall'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616>>.
Oltre alla mancanza del necessario assenso (che non sarebbe neppure stato richiesto), il ricorrente lamenta che la dichiarazione congiunta abbia sostanza di un vero e proprio accordo tra i due enti regionali e che concerna <materie non attribuite alle Regioni (specie se a statuto ordinario) quali la ricerca scientifica, il trasferimento di tecnologie (che prevalentemente si ha nei settori industriali) la promozione del 6design", la cooperazione economica transfrontaliera, etc.>>.
Censura, inoltre, che sia stata concordata la costituzione di un <gruppo di lavoro> per coordinare le attività bilaterali, e che in ordine a queste siano previste mere informative alle competenti autorità statali.
2. - Il ricorso non é fondato.
La sentenza
n. 179 del 1987 di questa Corte ha dato un assetto organico alla materia
dei rapporti delle Regioni con consimili enti di altri Paesi. Pur ribadendo il
principio della esclusiva soggettività internazionale dello Stato,
3. - Alla stregua di tali principi, confermati dalla più recente giurisprudenza della Corte (sentt. nn. 250 e 739 del 1988), non vi é dubbio che la dichiarazione impugnata debba ritenersi legittima. Non é esatta, in primo luogo, l'affermazione del ricorrente secondo la quale l'attività posta in essere dal Presidente della Regione Lombardia sarebbe stata priva dell'assenso da parte dello Stato. Questo invero venne espresso, a seguito di precedente scambio di messaggi, dal Ministro per gli affari regionali in data 24 maggio 1988, con la comunicazione dell'intesa governativa all'incontro del Presidente della Regione Lombardia del 30 maggio con il Presidente del Land Baden - Wurttemberg <avente scopo di esaminare possibili forme di collaborazione>, nonché alle attività preparatorie del medesimo.
In secondo luogo, la dichiarazione impugnata non costituisce né
formalmente né sostanzialmente un accordo, non discendendo da essa alcuna
assunzione di obblighi per
Al di là di alcune generiche affermazioni preliminari, da intendersi come mere proposizioni <di stile>, la dichiarazione congiunta si limita, quindi, ad enunciare propositi di cooperazione intesi a realizzare scambi di informazioni e conoscenze e ad agevolare il progresso economico e culturale delle rispettive comunità, rientrando perciò tra le attività di mero rilievo internazionale nel senso dianzi precisato.
Né a diversa conclusione può pervenirsi rispetto a quegli specifici oggetti di cooperazione (<trasferimento tecnologico>), <promozione del design> e della <ricerca>) che il ricorrente censura sostenendo che essi esorbiterebbero dalle materie di competenza regionale. Tale assunto non può essere condiviso perché siffatti oggetti di per se non costituiscono <materie> in senso proprio, bensì metodologie di acquisizione di conoscenze tecniche. Né dalla dichiarazione congiunta risulta che tale scambio di conoscenze non sia strumentale ai fini della realizzazione degli scopi connessi alla sfera delle attribuzioni regionali. E' poi ovvio che, una volta concordato lo svolgimento di determinate attività bilaterali, sia consentita la costituzione di <gruppi di lavoro> incaricati di coordinarle.
D'altra parte, l'impegno contenuto nella dichiarazione di <tenere informate le autorità competenti a livello statale> non può riguardare solo la comunicazione dell'esito dell'incontro - che dovrebbe essere effettuata con adeguata tempestività - ma anche la sollecitazione dei competenti organi nazionali la dove la realizzazione degli intenti non possa avvenire con atti propri della Regione (v. sentenza n. 179 del 1987, punto sette).
PER QUESTI MOTIVI
dichiara che rientra nelle attribuzioni della Regione Lombardia la dichiarazione congiuntamente sottoscritta in Stoccarda dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Land Baden - Wurttemberg (Repubblica Federale Tedesca) il 30 maggio 1988.
Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE- Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 14/02/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE