SENTENZA N.42

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 settembre 1988, depositato in Cancelleria il 23 settembre 1988 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1988 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della <Dichiarazione congiunta della Regione Lombardia e del Land di Baden - Wurttemberg> sottoscritta il 30 maggio 1988 a Stoccarda.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia.

 

Considerato in diritto

 

1. -Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene- con il conflitto di attribuzioni proposto-che la <dichiarazione congiunta> sottoscritta il 30 maggio 1988 dal Presidente della Giunta regionale lombarda e dal Presidente del Land Baden- Wurttemberg (R.F.T.) debba essere annullata in quanto non assentita ed <invasiva di attribuzioni statali, in relazione a quanto disposto dagli artt. 5, 80, 87, 115 e 117 della Costituzione e dall'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616>>.

Oltre alla mancanza del necessario assenso (che non sarebbe neppure stato richiesto), il ricorrente lamenta che la dichiarazione congiunta abbia sostanza di un vero e proprio accordo tra i due enti regionali e che concerna <materie non attribuite alle Regioni (specie se a statuto ordinario) quali la ricerca scientifica, il trasferimento di tecnologie (che prevalentemente si ha nei settori industriali) la promozione del 6design", la cooperazione economica transfrontaliera, etc.>>.

Censura, inoltre, che sia stata concordata la costituzione di un <gruppo di lavoro> per coordinare le attività bilaterali, e che in ordine a queste siano previste mere informative alle competenti autorità statali.

2. - Il ricorso non é fondato.

La sentenza n. 179 del 1987 di questa Corte ha dato un assetto organico alla materia dei rapporti delle Regioni con consimili enti di altri Paesi. Pur ribadendo il principio della esclusiva soggettività internazionale dello Stato, la Corte ha rilevato, tra l'altro, che-oltre alle vere e proprie attività <promozionali>-e dato riscontrare nell'ambito della realtà internazionale <alcune attività di vario contenuto congiuntamente compiute dalle Regioni e da altri (di norma omologhi) organismi esteri aventi per oggetto finalità di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il progresso culturale o economico in ambito locale, ovvero, infine, l'enunciazione di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le rispettive condotte> in vista di scopi di comune interesse <connessi alle materie loro devolute>, da realizzare <mediante atti propri o, al più, mediante sollecitazione dei competenti organi nazionali>. Si tratta delle cosiddette <attività di mero rilievo internazionale> che esulano dall'ambito dei rapporti internazionali riservati allo Stato, in quanto con esse le Regioni <non pongono in essere veri accordi ne assumono diritti ed obblighi tali da impegnare la responsabilità internazionale dello Stato>: sicchè esse vanno ritenute costituzionalmente legittime, semprechè sia intervenuto il previo assenso del Governo, in modo che lo Stato possa controllarne la conformità agli indirizzi di politica internazionale e verificare l'assenza di pregiudizio agli interessi del Paese.

3. - Alla stregua di tali principi, confermati dalla più recente giurisprudenza della Corte (sentt. nn. 250 e 739 del 1988), non vi é dubbio che la dichiarazione impugnata debba ritenersi legittima. Non é esatta, in primo luogo, l'affermazione del ricorrente secondo la quale l'attività posta in essere dal Presidente della Regione Lombardia sarebbe stata priva dell'assenso da parte dello Stato. Questo invero venne espresso, a seguito di precedente scambio di messaggi, dal Ministro per gli affari regionali in data 24 maggio 1988, con la comunicazione dell'intesa governativa all'incontro del Presidente della Regione Lombardia del 30 maggio con il Presidente del Land Baden- Wurttemberg <avente scopo di esaminare possibili forme di collaborazione>, nonchè alle attività preparatorie del medesimo.

In secondo luogo, la dichiarazione impugnata non costituisce nè formalmente nè sostanzialmente un accordo, non discendendo da essa alcuna assunzione di obblighi per la Regione, ne tanto meno per lo Stato: con la esclusione quindi di ogni responsabilità di quest'ultimo. Essa, invero, specifica le <forme di collaborazione> tra i due enti - alle quali il Governo ha dato il proprio assenso-esprimendo il comune intento <di approfondire i rapporti già esistenti>, <di favorire l'opportunità di scambi di esperienze e di collaborazione>, <di intensificare le relazioni bilaterali>, <di favorire i contatti tra gli enti locali e le forze economiche, sociali e culturali dei rispettivi ambiti territoriali>.

Al di là di alcune generiche affermazioni preliminari, da intendersi come mere proposizioni <di stile>, la dichiarazione congiunta si limita, quindi, ad enunciare propositi di cooperazione intesi a realizzare scambi di informazioni e conoscenze e ad agevolare il progresso economico e culturale delle rispettive comunità, rientrando perciò tra le attività di mero rilievo internazionale nel senso dianzi precisato.

Nè a diversa conclusione può pervenirsi rispetto a quegli specifici oggetti di cooperazione (<trasferimento tecnologico>), <promozione del design> e della <ricerca>) che il ricorrente censura sostenendo che essi esorbiterebbero dalle materie di competenza regionale. Tale assunto non può essere condiviso perchè siffatti oggetti di per se non costituiscono <materie> in senso proprio, bensì metodologie di acquisizione di conoscenze tecniche. Nè dalla dichiarazione congiunta risulta che tale scambio di conoscenze non sia strumentale ai fini della realizzazione degli scopi connessi alla sfera delle attribuzioni regionali. E' poi ovvio che, una volta concordato lo svolgimento di determinate attività bilaterali, sia consentita la costituzione di <gruppi di lavoro> incaricati di coordinarle.

D'altra parte, l'impegno contenuto nella dichiarazione di <tenere informate le autorità competenti a livello statale> non può riguardare solo la comunicazione dell'esito dell'incontro - che dovrebbe essere effettuata con adeguata tempestivita-ma anche la sollecitazione dei competenti organi nazionali la dove la realizzazione degli intenti non possa avvenire con atti propri della Regione (v. sentenza n. 179 del 1987, punto sette).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che rientra nelle attribuzioni della Regione Lombardia la dichiarazione congiuntamente sottoscritta in Stoccarda dal Presidente della Giunta regionale e dal Presidente del Land Baden- Wurttemberg (Repubblica Federale Tedesca) il 30 maggio 1988.

 

Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/89.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14/02/89.