Sentenza n. 41 del 1989

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SENTENZA N.41

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, quater, della legge 29 marzo 1979, n. 91, in relazione al D.L. 30 gennaio 1979, n. 23 (<Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale>), promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra, S.r.l. Calcestruzzi Guidetti e l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine, nonché il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1a ss. dell'anno 1988.

visto l'atto di costituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine;

udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Cainiello;

udito l'avv. Giuseppe Latone per l'Istituto centrale.

 

Considerato in diritto

 

1.-E' sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 quater del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 23 (<Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale), modificato dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 la quale ha introdotto, con l'art. 12 ter, una particolare agevolazione rispetto al regime precedente ed ha esteso, con il denunciato art. 12 quater, i relativi benefici alle operazioni di finanziamento stipulate anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto- legge n. 23 del 1979.

Ad avviso del giudice a quo, l'articolo impugnato, introdotto con la legge di conversione contenente una disposizione aggiuntiva rispetto a quelle del decreto legge convertito, sarebbe ingiustificatamente discriminatoria perché, pur essendo diretto a disciplinare retroattivamente situazioni pregresse allo stesso decreto-legge, priverebbe irragionevolmente del beneficio da esso previsto le operazioni stipulate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della legge di conversione.

2. - Ritiene la Corte che la prospettata questione di legittimità costituzionale possa essere superata mediante l'interpretazione logico-sistematica della norma denunciata.

Va in proposito precisato che con il decreto legge 30 gennaio 1979, n. 23, entrato in vigore il 10 febbraio 1979, vennero apportate varie modifiche al d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, recante norme sul credito agevolato al settore industriale. La legge n. 91 del 1979 converti il suddetto decreto con modifiche ed integrazioni introducendo, in particolare l'art. 12 quater, il quale stabilisce che, per le operazioni stipulate dagli istituti di credito a medio termine con riferimento al d.P.R. n. 902 del 1976 <prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge> a tasso pari o superiore al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi possa essere concesso con decorrenza dalla data della stipula ed in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al momento della stipula ed il tasso che per ciascuna operazione sia applicabile ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 del citato d.P.R. n. 902 del 1976.

Ciò premesso, va chiarito che, riguardo alla questione in esame, esula del tutto il profilo che solitamente viene in evidenza con riferimento all’irretroattività delle disposizioni integrative o modificative di un decreto-legge contenute nella legge di conversione. Difatti la norma denunciata introdotta da detta legge di conversione, ha per sua natura efficacia retroattiva perché prevede determinate agevolazioni proprio per le operazioni di finanziamento compiute anteriormente (all'entrata in vigore del decreto legge convertito).

Il problema consiste invece nell'interpretare il significato della formula adoperata nell'articolo introdotto con la legge di conversione e cioè dell'espressione riferita alle operazioni compiute <prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge>.

Orbene, tenuto conto della ratio della modificazione introdotta con la legge di conversione - chiaramente diretta a rendere omogenee, mediante l’estensione dei benefici innanzi descritti, le operazioni già stipulate con il nuovo regime introdotto dal decreto legge n. 23 del 1979 e relative modifiche contenute nella legge di conversione n. 91 del 1979- l'espressione adoperata dalla norma denunciata non può essere letta che in un significato comprensivo di tutte le operazioni di finanziamento compiute anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina costituita dal complesso delle disposizioni dettate da ambedue gli anzidetti testi normativi.

Difatti, la legge di conversione, disponendo espressamente <dopo l'art. 12 sono aggiunti i seguenti: art. 12 bis-omissis -; 12 ter -omissis-; 12 quater -omissis-> ed aggiungendo cosi altri articoli numerati progressivamente dopo il 12 del decreto-legge, e nel caso di specie chiaramente indicativa dell'intenzione, sottesa nella legge di conversione, di non voler differenziare tra la data della propria entrata in vigore rispetto a quella del decreto-legge, convertito con modificazioni, onde l'espressione adoperata nella disposizione aggiuntiva contenuta nell'art. 12 quater <operazioni...stipulate...prima della entrata in vigore del presente decreto-legge> si riferisce chiaramente, sulla base della ratio in tal modo individuata, a tutte le operazioni precedenti alla data in cui la disposizione aggiuntiva entrava in vigore.

Da ciò la conseguenza che, poiché con l'art. 12 quater la legge di conversione ha introdotto una disciplina dichiaratamente retroattiva, diretta cioè ad adeguare le operazioni pregresse al nuovo regime, non sarebbe certamente possibile ipotizzare una soluzione di continuità nel senso di considerare non coperte dalla disposizione retroattiva le operazioni stipulate nel periodo intermedio, cioè in quello intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto-legge e quella di entrata in vigore della legge di conversione.

Tale soluzione di continuità sarebbe chiaramente in contrasto con l'intento del legislatore - confermato, nel caso di specie, come si è chiarito, dalla tecnica adoperata in sede di conversione mediante l'aggiunta di articoli (dei quali fa parte quello oggetto della questione di legittimità costituzionale) progressivamente numerati in ordine successivo rispetto a quelli del decreto legge - diretto ad operare, con una disposizione transitoria riguardante tutte le operazioni pregresse, la saldatura fra il vecchio ed il nuovo regime.

A tale soluzione, sia pure sulla base di una diversa argomentazione, era peraltro pervenuto anche il Ministero del Tesoro, che, con nota del 22 novembre 1979 diretta al Ministero dell'Industria, aveva ritenuto che la norma denunciata dovesse essere oggetto di un'interpretazione logica più che letterale.

3.-Attribuendo alla norma impugnata il significato fatto palese dalla sua connessione con il complesso normativo in cui si colloca e dall’intenzione del legislatore, la questione di legittimità costituzionale prospettata nell'ordinanza di rimessione, non può perciò ritenersi fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 quater del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 23 (<Modificazioni ed integrazioni alla vigente disciplina in materia di agevolazioni al settore industriale>) convertito con modifiche nella legge 29 marzo 1979, n. 91, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Enzo CHELI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Ugo SPAGNOLI.

 

Depositata in cancelleria il 14/02/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore