SENTENZA N.38
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata l'11 maggio 1988 dal Consiglio Regionale del Lazio avente per oggetto: <Prestazioni di lavoro straordinario del personale del Consiglio Regionale e della Giunta Regionale per il funzionamento degli organi istituzionali>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 10 giugno 1988, depositato in cancelleria l'11 giugno 1988 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1988.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
uditi l'Avvocato dello Stato
Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avv. Achille Chiappetti per
Considerato in diritto
1. - L'art. 1 della legge della Regione Lazio approvata il 28 marzo 1988
e riapprovata l'11 maggio 1988 - impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - prevede che, al fine di assicurare la funzionalità del Consiglio
Regionale e di alcuni settori della Giunta Regionale, l'Ufficio di Presidenza e
Aggiunge la norma, al secondo comma, che nei provvedimenti di autorizzazione debbono essere indicati i motivi per i quali le prestazioni sono rese, l'entità del personale impiegato, il periodo di tempo per il quale e richiesto il lavoro straordinario, nonché il numero di ore riconosciuto indispensabile per corrispondere alle straordinarie ed indilazionabili esigenze di lavoro.
2.-
L'eccezione va rigettata. Infatti per ciò che riguarda l'art. 97 Cost., effettivamente non menzionato neppure per implicito nell'atto di rinvio, deve osservarsi che il ricorso, pur richiamandolo incidentalmente in motivazione, non formula alcuna specifica censura nei suoi confronti. Quanto alla seconda ragione di asserita inammissibilità, va detto che, poiché le disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego costituiscono <principi fondamentali> della materia ai sensi dell'art. 117 Cost. (art. 1), il rilievo sinteticamente formulato nell'atto di rinvio circa la difformità su punti specifici della normativa impugnata rispetto ad un contratto collettivo concluso sulla base di tale legge, non poteva che tradursi in una censura di mancato rispetto di quei <principi> e, in particolare, del principio della <disciplina legislativa in base ad accordi>>, desumibile-secondo quanto risulta anche dalla giurisprudenza di questa Corte (v. spec. sentt. nn. 219/1984, 217/1987) -dagli artt. 3 e 10 della legge medesima, principio il quale impone una corrispondenza di massima del contenuto della legge regionale alla regolamentazione pattizia.
Pertanto, poiché nell'atto di rinvio non mancava, sia pure in forma implicita e concisa, l'enunciazione di elementi atti a prefigurare quella denunzia di violazione dell'art. 117 Cost. poi svolta ampiamente nel ricorso, deve concludersi, anche per tale profilo, in applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte (v. per es. sent. n. 726/1988), per l'ammissibilità del ricorso medesimo.
3.-Passando alla valutazione del merito dell'impugnativa, va innanzi tutto messa in rilievo l'inesattezza dell'assunto della Regione secondo il quale questa Corte con l' ordinanza n. 15 del 1988 avrebbe deciso nel senso della manifesta infondatezza una questione praticamente identica a quella oggetto dell'attuale impugnazione, attesa l'asserita sostanziale corrispondenza del contenuto della legge precedentemente impugnata a quello della legge attualmente all'esame della Corte. Infatti, va detto in contrario che - a parte il fatto che diversi sono sia i parametri e i profili rispettivamente dedotti sia i testi delle due leggi, dettando la prima, a differenza della seconda, una disciplina transitoria <in attesa della copertura dei posti previsti in organico per il personale addetto ai servizi tecnici> (art. 1, primo comma)- le due questioni presentano una profonda e decisiva differenza, concernendo, quella precedente, il contrasto della legge regionale con un accordo nazionale stipulato prima della legge quadro sul pubblico impiego, quella presente invece il mancato rispetto, da parte del legislatore regionale, di un accordo concluso - e poi regolarmente recepito dalla Regione con la legge n. 6 del 1985-in applicazione dei principi e delle procedure posti dalla legge quadro medesima.
Ciò rende palese l'impossibilità di una meccanica trasposizione della
ratio decidendi dell' ordinanza n. 15 del
1988 al caso attuale, attesa soprattutto la diversità del vincolo gravante
nelle due ipotesi sul legislatore regionale: mentre gli accordi precedenti alla
ripetuta legge quadro non costituiscono che un mero fatto politico che lascia
integro il potere di quest'ultimo, viceversa quelli adottati secondo detta
legge determinano a suo carico un <vincolo direttivo di massima>,
consistente nell'obbligatorio rispetto della disciplina pattizia, salvi ove
occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici
regionali entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziate
nel bilancio regionale (v. spec. sentt. nn. 219
e 290/1984, 72/1985, 217/1987; cfr.
pure art.
4.-Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, cosi caratterizzandosi il vincolo della legge regionale nei confronti del nuovo tipo di accordo sindacale, non ogni ipotesi di difformità di contenuto tra le rispettive discipline si traduce di per se nella violazione del principio fondamentale della legislazione in base ad accordi e, dunque, dell'art. 117 Cost., ma soltanto quelle in cui si tratti di modifiche o integrazioni che esulano dall'ambito del necessario adeguamento del contenuto dell'accordo ad esigenze peculiari della Regione interessata.
Nel caso di specie, non é contestata neppure dalla Regione resistente la sussistenza di un contrasto della legge impugnata con le norme pattizie in ordine agli specifici punti segnalati nel ricorso.
Invero il contratto collettivo nazionale per il personale regionale
relativo al triennio 1983 -1985 - sul punto recepito in toto dalla più volte
ricordata legge del Lazio n. 6 del 1985-nel disciplinare il lavoro
straordinario reso necessario da esigenze eccezionali relative all'attività di
diretta assistenza agli organi istituzionali, prevedeva che potesse essere
superato il limite massimo individuale stabilito in via generale, fissando
però, al contempo, un tetto al numero dei dipendenti a tal fine utilizzabili,
imponendo comunque il rispetto del monte ore complessivo definito anch'esso in
via generale, e richiedendo il previo confronto con le organizzazioni
sindacali. Una previsione analoga é dettata anche dal successivo contratto. Ciò
rende palese l'impossibilita di una meccanica trasposizione della ratio
decidendi dell'ordinanza
n. 15 del 1988 al caso attuale, attesa soprattutto la diversità del vincolo
gravante nelle due ipotesi sul legislatore regionale: mentre gli accordi
precedenti alla ripetuta legge quadro non costituiscono che un mero fatto
politico che lascia integro il potere di quest'ultimo, viceversa quelli adottati secondo detta legge determinano a suo carico un
<vincolo direttivo di massima>, consistente nell'obbligatorio rispetto
della disciplina pattizia, salvi ove occorra, i necessari adeguamenti alle
peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali entro il limite delle
disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale (v. spec. sentt.
nn. 219 e 290/1984, 72/1985, 217/1987;
cfr. pure art.
4.-Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, così caratterizzandosi il vincolo della legge regionale nei confronti del nuovo tipo di accordo sindacale, non ogni ipotesi di difformità di contenuto tra le rispettive discipline si traduce di per se nella violazione del principio fondamentale della legislazione in base ad accordi e, dunque, dell'art. 117 Cost., ma soltanto quelle in cui si tratti di modifiche o integrazioni che esulano dall'ambito del necessario adeguamento del contenuto dell'accordo ad esigenze peculiari della Regione interessata.
Nel caso di specie, non é contestata neppure dalla Regione resistente la sussistenza di un contrasto della legge impugnata con le norme pattizie in ordine agli specifici punti segnalati nel ricorso.
Invero il contratto collettivo nazionale per il personale regionale relativo al triennio 1983 -1985 - sul punto recepito in toto dalla più volte ricordata legge del Lazio n. 6 del 1985-nel disciplinare il lavoro straordinario reso necessario da esigenze eccezionali relative all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali, prevedeva che potesse essere superato il limite massimo individuale stabilito in via generale, fissando però, al contempo, un tetto al numero dei dipendenti a tal fine utilizzabili, imponendo comunque il rispetto del monte ore complessivo definito anch'esso in via generale, e richiedendo il previo confronto con le organizzazioni sindacali. Una previsione analoga é dettata anche dal successivo con quella dettata per le altre Regioni. Non esiste, in tal senso, alcun cenno nel testo della legge impugnata, né soccorrono i lavori preparatori della medesima, i quali non fanno alcuna menzione, neppure in occasione del riesame seguito al rinvio governativo, delle ragioni giustificative delle deroghe apportate alla precedente disciplina dell'argomento culminata nella ricordata legge regionale n. 6 del 1985. Né rileva in contrario che la legge ora impugnata abbia parzialmente riprodotto la disciplina risultante dalla di poco anteriore legge n. 10 del 1988 (già approvata nel 1980 e così promulgata a seguito dell' ordinanza n. 15 del 1988 di questa Corte): ciò non può certo costituire idonea ragione giustificativa - sotto il profilo che qui interessa - della legge attuale, che, in un diverso quadro normativo, si é limitata a porre come definitiva una disciplina originariamente transitoria e motivata dalla necessità di sopperire alla (in allora) mancata copertura dei posti in organico.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Lazio approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata l'11 maggio 1988 (Prestazioni di lavoro straordinario del personale del Consiglio regionale e della Giunta regionale per il funzionamento degli organi istituzionali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO- Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 14/02/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE