ORDINANZA N.33
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) promosso con l'ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Barresi Mario e l'INPS ed altro iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39/19 s.s. dell'anno 1988.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza
emessa il 14 dicembre 1987 (pervenuta il 12 luglio 1988) dal Pretore di
Firenze, nel procedimento civile vertente sull'obbligo di versamento del
contributo sociale di malattia da parte di liberi professionisti, é stata
sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.
che si é costituito l'INPS ed e intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendosi rispettivamente per l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza in
epigrafe, pur nella specificità della fattispecie relativa a
liberi professionisti (medici) svolgenti, si assume, lavoro <para-subordinato>,
solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art.
che pertanto, non essendo quanto dedotto suscettibile di diversa valutazione trattandosi nella specie di caratteristiche proprie del rapporto di lavoro autonomo, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata dal Pretore di Firenze.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Mauro FERRI - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 02/02/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE