Ordinanza n. 32 del 1989

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ORDINANZA N.32

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 7 agosto 1982, n. 516, promossi con due ordinanze emesse il 3 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mantova, rispettivamente iscritte ai nn. 384 e 385 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38/1a s.s. dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che, con ordinanze emesse il 3 ottobre 1986 (pervenute il 7 luglio 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di Mantova, e stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella 1. 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto e nella parte in cui sancisce la prevalenza del giudicato penale su quello del procedimento tributario, creando ex art. 3 Cost. ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini, per effetto della rilevanza o meno del giudicato penale a seconda che questo sia preesistente o meno a quello tributario, nonché lesione degli artt. 2 e 25

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione;

che la medesima questione é già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordd. nn. 432 e 988 del 1988), senza che risultino dedotti profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento.

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Mantova con le ordinanze in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 02/02/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE