Sentenza n. 30 del 1989

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SENTENZA N.30

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 29 luglio 1988, depositato in Cancelleria il 6 agosto 1988 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 6685 del 27 maggio 1988, pervenuta alla Regione il 7 giugno 1988, della Ragioneria regionale dello Stato di Milano, in cui si invita a far pervenire alla Ragioneria medesima i rendiconti amministrativi semestrali di cui all'art. 13, legge 28 ottobre 1986, n. 730, relativi ad assegnazioni effettuate dall'Ufficio del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile in diverse date dal 2 aprile 1987 al 27 ottobre 1987; della nota (allegata alla prima) n. 128216 del 18 maggio 1988 del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, indirizzata alla Ragioneria regionale dello Stato di Milano; nonché a tutti gli atti da questi presupposti o da questi connessi o conseguenti;

visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

Il conflitto di attribuzione e sollevato dalla Regione Lombardia contro la nota n. 6685 del 27 maggio 1988, pervenuta il 7 giugno 1988, della Ragioneria Regionale dello Stato con sede in Milano; contro la nota allegata ad essa, n. 128216 del 18 maggio 1988 della Ragioneria Generale dello Stato diretta alla Ragioneria Regionale dello Stato; contro tutti gli atti presupposti e connessi con i quali si è invitata la ricorrente a far pervenire i rendiconti semestrali relativi alle assegnazioni effettuate dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile dal 2 aprile 1987 al 27 ottobre 1987 per eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo e per interventi urgenti sul territorio di vari Comuni della Regione, sulla base delle indicazioni della stessa e d'intesa con essa.

La richiesta é stata formulata sulla base dell'art. 13 del d.l. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

I motivi addotti dalla Regione a sostegno del conflitto sono fondati.

Il d.l. 26 novembre 1980, n. 766, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, ha creato un Fondo per la protezione civile.

Questo fondo é stato successivamente integrato (art. 2, d.l. 2 aprile 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 303 del 1982).

Con varie assegnazioni su di esso si è provveduto, da parte del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, sentito il Ministro dei Lavori Pubblici, di intesa con le Regioni interessate e su segnalazione delle stesse, a far fronte a varie emergenze, ad interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da terremoti o da altre calamità naturali, al riadattamento degli immobili e delle opere danneggiate (d.l. n. 829 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 938 del 1982), nonché alla eliminazione di situazioni di rischio e ad investimenti urgenti nei Comuni per evitare catastrofi idrogeologiche (art. 5 del d.l. n. 309 del 1986, convertito, con modificazioni, nella legge n. 472 del 1986).

Le somme sono state erogate alle Regioni, sia pure con il vincolo di destinazione ai vari Comuni, ed inserite nella loro contabilità e nel loro bilancio.

Le Regioni, pertanto, sono, per tali somme, soggette ai controlli istituzionalmente previsti per legge e non possono essere assoggettate anche a quello della Ragioneria Regionale dello Stato.

Del resto, il citato art. 13 del d.l. n. 159 del 1984, nel testo sostituito dalla legge n. 730 del 1986, prevede l'obbligo del rendiconto semestrale per i soggetti delegati dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile ad impegnare le spese a carico del predetto fondo, ma fa salva l'applicazione del sistema di controllo istituzionalmente previsto per gli enti destinatari delle somme.

Tra questi enti sono certamente da comprendersi le Regioni, che non possono considerarsi delegate dal Ministro in quanto persone giuridiche dotate di autonomia contabile, organizzativa e legislativa costituzionalmente garantita (art. 117, 118, 123, 128 Cost.) e soggette ad appositi controlli di legge.

Inoltre, gli obblighi di rendiconto, i riscontri amministrativo - contabili di uffici statali quale e la Ragioneria Regionale dello Stato presuppongono che i soggetti a favore dei quali sono avvenuti gli accrediti di somme siano subordinati ai poteri gerarchici interni all'apparato statale o a poteri autoritativi dell'amministrazione contabile statale o, quanto meno, che le somme erogate rimangano di pertinenza dello Stato nonostante il vincolo della destinazione.

Non vi é, invece, nella specie, una separazione contabile di dette somme, ma l'inclusione delle stesse nella contabilità e nel bilancio regionale. Non ha alcuna spiegazione logica nè tanto meno giuridica, in mancanza di un'apposita previsione legislativa, la funzione di mero tramite che si vorrebbe assegnare alla Regione.

Nè può spiegare il preteso doppio controllo l'eventuale dedotta separazione di una fase prodromica cui afferirebbe il richiesto riscontro contabile e una fase definitiva. Essa, peraltro, non trova conferma negli atti intercorsi tra le parti confliggenti avendo la stessa Ragioneria Regionale preteso il riscontro di somme da tempo assegnate e spese.

I principi di coordinamento e di collaborazione tra Stato e Regioni implicano che queste siano tenute a fornire notizie sull'impiego delle somme e sulla loro effettiva erogazione e spendita (il che la Regione ricorrente ha effettuato) ma non al controllo della Ragioneria Regionale dello Stato, essendo le Regioni già per legge soggette istituzionalmente ad un apposito controllo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che non spetta allo Stato la sottoposizione a riscontro amministrativo contabile di rendiconti amministrativi semestrali relativamente ai contributi assegnati alla Regione a carico del fondo per la protezione civile;

per l'effetto annulla le relative note della Ragioneria Regionale di Milano e della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/01/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Enzo CHELI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 02/02/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE