Ordinanza n. 15 del 1989

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ORDINANZA N.15

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA,Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, nn. 3 e 7 del d.P.Regione Sicilia 20.8.60, n. 3 (Testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14.11.85 dal Tribunale di Trapani nel procedimento civile vertente tra Aloisi Tommaso e Guida Silvestro ed altro, iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 prima s.s. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 26.4.85 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Rasenna Barbara e Coco Giuseppe ed altro, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 prima s.s. dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa l'8.11.85 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Scaccianove Sebastiano ed altro, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 prima s.s. dell'anno 1988;

4) ordinanza emessa l'8.11.85 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Coppola Santa e Sinatra Salvatore ed altro, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 prima s.s. dell'anno 1988.

Udito nella Camera di consiglio del 14.12.88 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che con le ordinanze in oggetto il Tribunale di Trapani e di Catania hanno denunciato l'art. 5, nn. 3 e 7, del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, le cui previsioni di ineleggibilità sarebbero in contrasto: a) con il principio di uguaglianza in quanto determinano una situazione di disparità nei confronti degli altri cittadini italiani, cui nella materia si applica la più favorevole normativa della legge statale 23 aprile 1981 n. 184;

b) con l'art. 51, 1° co., Cost., dal momento che esse rappresentano una limitazione particolare per i cittadini residenti in Sicilia, non giustificata da specifiche esigenze locali.

Considerato che palesemente errato é il riferimento, contenuto nelle sole ordinanze 402, 403, 404/88, anche al n. 7 della norma denunciata, che riguarda categorie in nessuna delle quali rientrano i soggetti interessati nei procedimenti <<a quibus>>;

- che tali soggetti - dipendente comunale (ord. n. 393/88) e dipendenti di USL site nel territorio del Comune (ordd. nn. 402, 403 e 404/88)-vanno tutti ricompresi nelle categorie riguardate dal n. 3 della norma medesima, cui pertanto va limitato il presente giudizio di legittimità costituzionale;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 3 del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, nella parte che qui interessa.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del D.P.R.S. 20 agosto 1960 n. 3, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 45 del 1977.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Francesco Paolo CASAVOLA - Enzo CHELI - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 18/01/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE