ORDINANZA N.14
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma,
della legge 22 maggio 1978, n. 194 (<Norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza>), promosso con
ordinanza emessa il 26 novembre 1987 dal Giudice tutelare presso
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza in
data 26 novembre 1987 (r.o. n. 372/88) il Pretore di
che la disposizione impugnata, nella parte in cui consente al giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza senza che ne siano informati i genitori -là dove sussistano <seri motivi>, non solo che <impediscano>, ma che anche semplicemente <sconsiglino> la consultazione di quest'ultimi - si porrebbe in contrasto con l'art. 30, secondo comma, Cost. che permette l'attribuzione della patria potestà a persone diverse dai genitori solo nei casi di incapacità degli stessi, e non già in presenza di generici e non meglio precisati <seri motivi>, suscettibili delle più discordanti valutazioni proprio per l'assoluta mancanza di un obiettivo criterio di riscontro;
che, ad avviso del giudice remittente, incidendosi cosi, su un diritto soggettivo del genitore, costituzionalmente garantito, lo si priverebbe peraltro della tutela prevista dall'art. 24 Cost.;
che non si é costituita la parte, ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato.
Considerato che con sentenza n. 109 del 1985, di cui il giudice a quo non tiene conto, questa Corte ha già ritenuto infondata la questione, in riferimento all'art. 30 Cost., e ciò sul presupposto che la norma impugnata non esclude affatto la consultazione del genitore, ma ne rimette l'opportunità al prudente apprezzamento del giudice tutelare, in conformità all'intento <nettamente perseguito dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere penalmente, l'aborto clandestino>;
che tale presupposto rende manifestamente infondata la medesima questione anche sotto il profilo dell'art. 24 Cost.: che non vengono altresì prospettate argomentazioni nuove ne risulta che siano sopravvenute circostanze diverse, tali da indurre questa Corte a modificare il proprio precedente orientamento, onde la questione va dichiarata manifestamente infondata con riferimento ad- entrambi i parametri invocati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo
comma, legge 22 maggio 1978, n. 194 (<Norme per la tutela speciale delle
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza>), sollevata in
riferimento agli artt. 24 e 30 Cost., dal Pretore di
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 18/01/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE