ORDINANZA N.13
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 183 e 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 19.88 dal Pretore di Sannicandro Garganico nel procedimento penale a carico di Malizia Nazario ed altri, iscritta al n. 330 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Sannicandro Garganico ha sollevato, in riferimento all'art . 3 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, n. 2 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui assoggetta a concessione ed a sanzione penale in mancanza di essa, l'esercizio degli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di cui all'art. 334 dello stesso T.U., con ciò dettando un regime più sfavorevole rispetto a quello vigente, a seguito della sentenza n. 202 del 1976, per gli impianti radiotelevisivi di portata non eccedente l'ambito locale, nonostante che questi offendano in maggior misura il principio del monopolio statale dei mezzi di telecomunicazione di cui all'art. 1 stesso d.P.R.;
che il giudice a quo, pur consapevole che tale
questione é stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 237 del
1984, sostiene che sarebbe nel frattempo mutato il presupposto
dell'anomalia e transitorietà della disciplina degli impianti radiotelevisivi
su cui tale decisione essenzialmente si basava per desumere l'inidoneità di
questa a fungere da metro di legittimità della regola generale sulla necessità
di concessione o autorizzazione per l'installazione e l'esercizio degli
impianti di telecomunicazione: e ciò sia perché la giurisprudenza ha ritenuto
non punibile l'esercizio di tali impianti pur in mancanza di autorizzazione;
sia perché il legislatore, col d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito in
legge 4 febbraio 1985, n.
che, conseguentemente, il regime di libertà in assenza di autorizzazione o concessione, per il fatto di investire la parte quantitativamente e qualitativamente più rilevante degli impianti radioelettrici di telecomunicazione, dovrebbe essere ormai considerato la regola, e quindi dovrebbe essere ritenuto irragionevolmente discriminatorio quello vigente per gli apparecchi di debole potenza;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, alla stregua della sentenza n. 237 del 1984;
Considerato che la questione in esame é stata dichiarata manifestamente infondata - alla stregua della sentenza dianzi citata - con numerose ordinanze (nn. 23, 77, 294 del 1985; 91 del 1986; 35 e 166 del 1987; 282 e 1025 del 1988) e, da ultimo, con la sentenza n. 1030 del 1988;
che con quest'ultima decisione
che, quanto al preteso carattere definitivo della disciplina concernente
gli impianti radiotelevisivi contenuta nella citata legge n. 10 del 1985,
questa Corte, con la recente sentenza n. 826 del
che conseguentemente, non potendo dirsi ancora mutato il presupposto da cui muoveva la citata decisione n. 237 del 1984, la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, primo comma, n. 2 del d.P.R. 29 marzo 1975, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sannicandro Garganico con ordinanza in data 5 febbraio 1988 (r.o. 330/88).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Enzo CHELI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Ugo SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 18/01/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Ugo SPAGNOLI, REDATTORE