ORDINANZA N.10
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA,Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi ottavo, nono, decimo, tredicesimo e quattordicesimo, della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 dal Pretore di Lodi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Dragoni G. Paola ed altri e l'I.N.P.S. e il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/1a s.s. dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 luglio 1987 (pervenuta il 5 luglio
1988) dal pretore di Lodi, nei procedimenti civili riuniti vertenti
sull'obbligo di versamento del contributo sociale di malattia da parte di
liberi professionisti, e stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 31, commi 8, 9, 10, 13,
che é intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che l'ordinanza in epigrafe solleva la questione di
legittimità costituzionale dell'art.
che pertanto va dichiarata manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi nn. 8, 9, 13 e
2) dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31,
comma n.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI
Depositata in cancelleria il 18/01/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE