ORDINANZA N.8

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma secondo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina del l'imposta di registro) e art. 32, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Thermes Laura contro l'Ufficio del Registro di Roma, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 la s.s. dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 6 maggio 1986 (R.O. 302 del 1988) la Commissione tributaria di primo grado di Roma, sul ricorso proposto da Thermes Laura contro l'Ufficio del Registro di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nonchè dell'art. 32, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non si prevede la estensione del trattamento fiscale di favore da essi previsto anche agli alloggi di tipo economico e popolare costruiti da Enti pubblici o Enti nazionali a tale precipuo scopo costituiti;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 19 del 1988, ha dichiarato la manifesta infondatezza della medesima questione, ne risultano offerti profili diversi.

Visti gli artt. 26 1. 11 marzo 1953 e 9 delle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), nonchè dell'art. 32, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18/01/89.