SENTENZA N.1

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco Saja

Giudici

Prof. Giovanni CONSO Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale n. 83 del 1988 riapprovata il 28 luglio 1988 dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo avente per oggetto: <<Disciplina transitoria per la sistemazione del personale laureato>> promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 agosto 1988, depositato in cancelleria il 23 agosto 1988 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente.

la Cancelleria della Corte il 19/9/88 e pertanto fuori termine.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988, n. 83, la quale dispone il passaggio, anche in soprannumero, all'ottava qualifica del personale di ruolo inquadrato nella settima qualifica funzionale e in possesso di diploma di laurea e di una anzianità di servizio in tale qualifica non inferiore a cinque anni, mediante un concorso riservato a tale personale.

In relazione al primo parametro invocato dal ricorrente, cioé il principio di buon andamento dell'amministrazione, non si potrebbe prospettare l'inammissibilità del ricorso in quanto afferente al merito delle scelte operate dalla Regione. La valutazione di merito non e introdotta come autonomo motivo di impugnativa, bensì come criterio di una valutazione di illegittimità costituzionale condizionata dalla dimostrazione della <irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma, Cost.>> (cfr. Corte cost. n. 10 del 1980).

Nella specie la ragionevolezza e esclusa dal rilievo che, mentre, da un lato, si tiene fermo l'organico relativamente ai posti assegnati all'ottava qualifica, lasciando arguire che l'attuale dotazione e adeguata alle esigenze oggettive di funzionamento degli uffici, dall'altro si prevede il trasferimento per concorso all'ottava qualifica, in soprannumero e senza limiti, di impiegati di settima, determinando cosi una esuberanza di personale rispetto alle necessita funzionali, con conseguente sottoutilizzazione delle capacita degli appartenenti alla qualifica. Inoltre la delusione delle aspettative di carriera dei prestatori di lavoro esclusi dal concorso riservato contrasta col principio di omogeneizzazione sancito dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego, pregiudicando, anche sotto questo profilo, il buon andamento dell'amministrazione.

2.-Un secondo motivo di incostituzionalità è individuato dal ricorrente nella violazione del principio della vacanza organica sancito dall'art. 6 dell'accordo nazionale per il triennio 1985- 1987, recepito nella legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 1987 n. 97, il quale dispone che il reclutamento del personale regionale mediante pubblico concorso <ha luogo nel limite dei posti disponibili>, cioé vacanti. Tale violazione mette la legge impugnata in contrasto con gli artt. 1 e 10, terzo comma, della legge n. 93 del 1983, e quindi con l'art. 117 Cost., posto che nella specie non si ravvisa nessuna delle condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consentono alla legge regionale di modificare o integrare il contenuto degli accordi sindacali al fine di adeguarlo <alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici della Regione e alle disponibilità del bilancio regionale> (cfr. sent. n. 217 del 1987).

3.-Il terzo motivo, addotto dal ricorrente in riferimento all'art. 121 Cost., resta assorbito.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1983 n. 83 (<Disciplina transitoria per la sistemazione del personale laureato della settima qualifica>).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/01/89.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18/01/89.