Ordinanza n.1162 del 1988

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ORDINANZA N.1162

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1987 dalla Corte dei Conti-Sez. II giurisdizionale-nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Pulci Paolo ed altri, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/I ss. dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza emessa il 1° aprile 1987 (pervenuta alla Corte il 4 febbraio 1988 -R.O. n. 44/1988) nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale nei confronti di Pulci Paolo ed altri, per danno ambientale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo, secondo e terzo comma, legge 8 luglio 1986, n. 349, con riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 5, 9, primo comma, 24, 25, primo comma, 28, 54, secondo comma, 97, primo e secondo comma, 103, secondo comma, 114, 128, Cost.:

a) per mancata previsione della titolarità del diritto al risarcimento dei danni ambientali a favore delle comunità e degli enti territoriali interessati, nonostante i principi costituzionali del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali (Stato unitario decentrato, con attribuzione alle Regioni di potestà legislativa ed amministrativa e conferimento alle Province ed ai Comuni di poteri di autogoverno);

b) per la mancata assicurazione, a tutti i soggetti titolari, della pretesa al risarcimento dei danni ambientali e conseguente disparità di trattamento e diniego di difesa, specie per quanto riguarda la tutela del paesaggio;

c) per la mancata tutela del buon andamento dell'Amministrazione conseguente alla limitata previsione della responsabilità dei funzionari amministrativi e dei dipendenti pubblici, per i quali, non essendo istituita una sostituzione processuale ufficiosa nell'esercizio dell'azione risarcitoria, si renderebbe di fatto, non configurabile la responsabilità stessa, ex art. 28 Cost.;

d) per la mancata precisazione dei destinatari della legittimazione processuale, della natura e delle modalità di esercizio dell'azione risarcitoria, nonché dell'obbligatorietà della medesima, con difetto di previsione della sostituzione processuale ufficiosa ad opera del Pubblico Ministero;

e) per la mancanza di una efficace tutela giurisdizionale intesa alla <restitutio in integrum> dei beni pubblici ambientali obiettivamente considerati;

f) per l'assenza di un collegamento tra la previsione della responsabilità per il c.d. danno erariale indiretto e la materia del danno pubblico ambientale, perché, pur essendo prevista la responsabilità diretta dell'Amministrazione statale, non si è prevista la responsabilità diretta degli Enti territoriali per fatto illecito dei propri funzionari; onde la privazione della tutela patrimoniale degli enti territoriali;

g) per il mancato perseguimento dell'illecito ambientale nei riflessi creditori e debitori propri delle persone giuridiche, dello Stato e degli Enti territoriali e per la mancanza di una disciplina omogenea della responsabilità individuale degli amministratori e dei dipendenti, a seguito della divisione della giurisdizione tra il giudice ordinario e il magistrato contabile, con violazione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge e della riserva della materia della contabilità pubblica, nella quale rientrerebbe il danno ambientale, con violazione anche del principio dell'adempimento della funzione pubblica con <disciplina ed onore>;

h) per le gravi lacune della garanzia di tutela del bene ambientale, in contrasto con il principio della sovranità popolare, che informa di se e giustifica il c.d. diritto all'ambiente;

considerato che le censure sollevate attengono in massima parte all'esercizio del potere discrezionale del legislatore nel l'assetto delle giurisdizioni e nell'apprestamento dei mezzi di tutela di beni che soddisfano pubblici interessi anche di carattere primario;

che le scelte operate non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità ove non siano assolutamente irrazionali;

che già questa Corte (sent. n. 641 del 1987) ha delineato i principi che fondano la responsabilità ex art. 2043 c.c. per danni ambientali e l'attribuzione dei relativi giudizi alla giurisdizione del giudice ordinario anziché alla Corte dei Conti;

che gli altri rilievi contenuti nell'ordinanza di rinvio si concretano in critiche al nuovo assetto legislativo le cui lacune e deficienze sono state già notate da questa Corte (sent. n. 641 del 1987);

che i relativi rimedi sono di spettanza del legislatore specie per quanto riguarda l'eventuale ampliamento della legittimazione ad agire ad altri Enti e comunità interessate e la officialità dell'azione, affinché sia assicurata la piena tutela del bene ambientale;

che, pertanto, proprio per la precedente declaratoria di non fondatezza della questione già sollevata e decisa, ed in mancanza di argomenti nuovi e decisivi ai fini del giudizio di costituzionalità, va emessa declaratoria di manifesta infondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo, secondo e terzo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sollevata, con riferimento agli artt. 1, secondo comma; 3, primo comma; 5; 9, primo comma; 24; 25, primo comma; 28; 54, secondo comma; 97, primo e secondo comma; 103, secondo comma; 114; 128 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.