Ordinanza n.1156 del 1988

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ORDINANZA N.1156

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Capruzzi Ernesto contro il Comitato Regionale di Controllo Enti locali, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/I ss. dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il T.A.R. della Toscana, con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 (pervenuta alla Corte il 21 marzo 1988 -R.O. n. 117/1988) nel procedimento tra Capruzzi Ernesto e il Comitato Regionale di Controllo Enti Locali, diretto ad ottenere il computo del compenso del lavoro straordinario anche sull'assegno perequativo, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), con riferimento all'art. 36 Cost., per la conseguente diminuzione della retribuzione, risultante, peraltro, non proporzionata alla quantità di lavoro prestato;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta tardivamente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che questa Corte, con sentenza n. 227 del 1982, ha già dichiarato non fondata la questione ora sollevata;

che non risultano prospettate ragioni nuove e diverse che possano fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), sollevata, con riferimento all'art. 36 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.