Sentenza n.1147 del 1988

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SENTENZA N.1147

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Presidente del Consiglio dei ministri, notificati rispettivamente il 23 marzo e il 19 agosto 1988, depositati in cancelleria il 1° aprile e il 25 agosto 1988 ed iscritti ai nn. 7 e 17 del registro ricorsi 1988, per conflitti di attribuzione sorti a seguito della lettera n. 429269/40 del 29 gennaio 1988 del Ministro del Tesoro, concernente nomina dei vertici della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, e del decreto in data 17 giugno 1988, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla nomina del Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e della Regione Friuli- Venezia Giulia;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi gli avv. Gaspare Pacia e Valerio Onida per la Regione Friuli- Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - I due conflitti di attribuzione fra lo Stato e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sebbene proposti nei confronti di atti differenti in due distinti e separati procedimenti, sollevano la medesima questione; i giudizi possono perciò essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - Questa Corte è chiamata a decidere se il potere di nomina dei vertici della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, spetti tuttora ad essa Regione ovvero allo Stato, dopo che la Cassa di Risparmio suddetta ha aperto una dipendenza fuori del territorio regionale.

3. - In primo luogo, sul conflitto proposto dalla Regione Friuli- Venezia Giulia con il ricorso notificato il 23 marzo 1988, la Corte rileva che esso e stato proposto contro la lettera del Ministro del Tesoro del 29 gennaio 1988, con la quale si faceva presente che a seguito dell'apertura di una dipendenza della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone al di fuori del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia (Comune di Portogruaro), <i poteri deliberativi in ordine all'azienda medesima, ivi compreso quello di nomina dei vertici, competono all'Autorità centrale>.

Ora, tale atto intermedio del procedimento, in quanto contiene una specifica vindicatio potestatis da parte dello Stato, sarebbe di per se idoneo a rendere ammissibile il conflitto di attribuzione ; nel caso in esame, tuttavia, la Regione ha esercitato in concreto le attribuzioni contestate, concludendo il procedimento con il decreto del Presidente della Giunta, in data 4 marzo 1988 (pubblicato nel bollettino ufficiale regionale del 22 marzo 1988), di nomina dei due vice presidenti dell'Istituto di credito.

Dall'emanazione dell'atto finale, già avvenuta al momento della proposizione del ricorso, consegue il venir meno dell'interesse a ricorrere della Regione, sia sotto il profilo della concretezza che sotto quello dell'attualità, poiché il giudizio di questa Corte, ed il relativo regolamento di competenza, rimangono necessariamente circoscritti, nei limiti imposti dall'oggetto della domanda, ad un atto preparatorio la cui sorte non può più esplicare alcun effetto nel caso concreto. Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. - Nel merito la questione va esaminata per quanto concerne il conflitto di attribuzione proposto dallo Stato contro la Regione Friuli-Venezia Giulia in ordine al decreto 17 giugno 1988, del Presidente della Giunta, con il quale e stato nominato il Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. Il conflitto va risolto in senso favorevole allo Stato.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha esercitato le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia concernenti la nomina degli amministratori della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone in forza delle norme di attuazione dello statuto speciale contenute nel d.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871, agli artt. 1 e 4, i quali fanno riferimento all'art. 5 n. 8 dello Statuto speciale che recita testualmente <ordinamento delle Casse di Risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione>.

Una volta che la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone ha aperto una dipendenza fuori del territorio regionale - sostiene l'Avvocatura dello Stato - essa non risponde più a tutti i requisiti indicati nel citato art. 5 n. 8 dello Statuto speciale, di guisa che la Regione non può più esercitare le attribuzioni previste dalle norme di attuazione sopra ricordate. Tale assunto deve essere condiviso. In mancanza di precisazioni o specificazioni-di cui non e traccia nelle norme di attuazione - questa Corte ritiene che non ci si possa sottrarre ad una lettura rigorosa della norma statutaria: ciò comporta che l'estensione della presenza e dell'attività fuori del territorio regionale provoca per le Casse di Risparmio, come per gli altri enti indicati, il venir meno di una condizione essenziale per l'esercizio dei poteri attribuiti alla Regione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 23 marzo 1988;

dichiara che spetta allo Stato nominare il Presidente della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone a seguito dell'apertura di una dipendenza fuori del territorio regionale;

annulla di conseguenza il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 0244/PRES. del 17 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 29 Dicembre 1988.