Ordinanza n.1139 del 1988

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ORDINANZA N.1139

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unita sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Cattano Clara ed altri contro la Regione Veneto, iscritta al n. 299 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali), recante, in apposita tabella, l><Equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale da inquadrare nei ruoli nominativi regionali>, nella parte in cui, relativamente agli assistenti sociali, mentre equipara fra loro quelli con otto anni di servizio nella qualifica provenienti dal personale ospedaliero, regionale e parastatale, prevede invece, per quelli provenienti dagli enti locali, che debbono possedere la qualifica di assistente sociale capo;

Considerato che questa Corte, decidendo su analoghe censure sollevate con precedenti ordinanze dal medesimo T.A.R., ha, con la sentenza n. 827 del 1988, dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, <nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza>;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della tabella relativa alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unita sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali)-già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 827 del 1988-sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con ordinanza del 28 gennaio 1988 (r.o. 299/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22 Dicembre 1988.