Sentenza n.1133 del 1988

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SENTENZA N.1133

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano notificato il 27 luglio 1988, depositato in Cancelleria il 29 luglio 1988 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1988, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 143 del 24 maggio 1988, avente ad oggetto <Nuovi programmi didattici per la scuola primaria. Attuazione sperimentale di nuovi moduli organizzativi per l'anno scolastico 1988/89>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

uditi l'avv. Sergio Panunzio e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Oggetto del conflitto è la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 143 del 24 maggio 1988, avente ad oggetto <Nuovi programmi didattici per la scuola primaria. Attuazione di nuovi moduli organizzativi per l'anno 1988/89>, emessa in connessione alla graduale entrata in vigore dei nuovi programmi, con l'indicazione di contenuti, modalità e procedure in ordine alla organizzazione, progettazione e attuazione dei moduli predetti.

La Provincia autonoma di Bolzano, ritenendo che la suddetta circolare si applichi nel proprio territorio, lamenta che essa lede la sua esclusiva competenza in materia di istruzione elementare e secondaria attribuita dagli artt. 9, n. 2, 16, primo comma e 19, dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (art. 1 d.P.R. 10 febbraio 1983, n.89): onde il ricorso per regolamento di competenza.

La Presidenza del Consiglio-intervenuta con il patrocinio Dell'Avvocatura dello Stato- ritiene, a sua volta, che il conflitto promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano si fondi sull'errato presupposto della applicabilità nel suo territorio della circolare in esame, si che, difettando ogni configurabilità di un conflitto di attribuzione in relazione agli effetti del contestato provvedimento, il regolamento di competenza risulterebbe inammissibile.

2. - L'eccezione preliminare così sollevata dalla Avvocatura dello Stato non può essere accolta. La circolare impugnata invero non contiene alcuna clausola di salvezza delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, ne comunque esclude la sua applicazione nel territorio di quest'ultima: al contrario afferma espressamente che la sperimentazione - da essa prevista e disciplinata-<interessa la scuola di tutto il territorio nazionale>.

La circolare, inoltre, è stata inviata al sovrintendente scolastico per la Provincia di Bolzano, all'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e all'intendente scolastico per la scuola delle località ladine, nelle rispettive sedi di Bolzano: ne si può per il vero ritenere che tale invio sia stato effettuato solo <per conoscenza>, in quanto-se tale fosse stato l'intendimento ministeriale-non sarebbe stato difficile esplicitarlo almeno con l'apposizione della sigla d'uso.

Le indicazioni che così espressamente emergono dalla lettura della circolare circa l'ambito nazionale-senza alcuna deroga-in cui essa e chiamata ad operare non sono contrastate da elementi-traibili dal suo contenuto-che inducano ad una diversa e contraria interpretazione. Anzi, adottando il Ministero il provvedimento in materia di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 419 del 1974, sarebbe stato particolarmente necessario ribadire espressamente la esclusione della applicazione dello stesso provvedimento alla Provincia di Bolzano, alla quale l'art. 27 del d.P.R. n. 89 del 1983 (contenente la norma di attuazione statutaria), attribuisce la competenza ad adottare le determinazioni in questione.

Né evidentemente spunti interpretativi di un qualche rilievo sugli intendimenti del Ministero di escludere la Provincia di Bolzano possono trarsi dal fatto che la stessa Provincia abbia recentemente inviato al Ministero un disegno di legge - ai fini del rilascio del parere del C.S.P.I. - relativo a <Programmi didattici per la scuola primaria della Provincia di Bolzano>.

La possibilità di giungere in via interpretativa a ritenere salve le attribuzioni legislative e amministrative delle Regioni ad autonomia differenziata e delle Province autonome-anche in assenza di un'apposita clausola-più volte affermata da questa Corte (da ultimo sent. n. 213 del 1988) richiede che la volontà di rispetto delle competenze regionali e provinciali emerga con chiarezza, anche ai fini di evitare incertezze o ambiguita: il che non può certo dirsi essersi verificato nel caso specifico, in cui non appare affatto chiara una volontà del Ministero contraria a quanto si desume dalla lettura della circolare.

Una volta ritenuto che l'applicazione della circolare in parola, interessando la scuola di tutto il territorio nazionale, riguarda anche il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ne consegue che risulta lesa la competenza esclusiva di quest'ultima in materia di istruzione elementare e secondaria, così come attribuita dalle norme statutaria e di attuazione.

Per le suddette norme, infatti, sono state trasferite alla Provincia tutte le attribuzioni relative alla istruzione elementare e secondaria, esclusa solo la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale scolastico (sentt. nn. 279 del 1984 e 630 del 1988) e compresa dunque la disciplina della sperimentazione didattica e di ricerca educativa, per la quale, in particolare, l 'art . 27 del d. P. R. n . 89 del 1 98 3 ha rimesso alla Provincia l'adozione sia di provvedimenti annuali di autorizzazione della sperimentazione e di determinazione di contenuti e modalità, sia di provvedimenti di riconoscimento delle scuole sperimentali. E non è privo di significato il fatto che, in attuazione delle funzioni attribuitele, la Provincia autonoma di Bolzano ha dettato, con la legge provinciale n. 13 del 1987-contenente una disciplina organica dell'istruzione elementare e secondaria-una dettagliata regolamentazione della sperimentazione didattica e della ricerca educativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Bolzano emanare nel suo territorio disposizioni sulla sperimentazione didattica nella scuola elementare anche in relazione ai nuovi programmi di insegnamento di cui al d.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104 e pertanto annulla la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 143 del 24 maggio 1988 nella parte in cui non esclude la propria applicazione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22 Dicembre 1988.