Sentenza n.1132 del 1988

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SENTENZA N.1132

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 28 marzo 1988, riapprovata il 27 luglio 1988 dal Consiglio regionale avente per oggetto: <Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della l. 7 febbraio 1979, n. 29>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 agosto 1988, depositato in cancelleria il 26 agosto 1988 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e l'avv. Achille Chiappetti per la Regione.

Considerato in diritto

1.1 - La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) tra l'altro prevede (art. 2) che il lavoratore dipendente pubblico possa far valere a domanda, per i fini di quiescenza, precedenti periodi di diversa iscrizione obbligatoria previdenziale, mediante ricongiunzione di essi, a titolo oneroso, presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della propria istanza.

1.2 - Con legge approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27 luglio successivo, la Regione Lazio disponeva, peraltro, l'assunzione in esclusivo carico dell'ente degli oneri derivanti, per effetto della descritta ricongiunzione, al personale ad essa comunque transitato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso, ravvisando la violazione del richiamato art. 2 legge n. 29, ripartitorio degli oneri tra Amministrazione e dipendente.

2. - Senonché, con legge 27 ottobre 1988, n. 482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) si dispone univocamente (artt. 1 e 2) che per il personale comunque interessato a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma trasferito alle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 29, già recante per talune situazioni, la ricongiunzione non a domanda bensì d'ufficio e senza onere per il lavoratore interessato.

Resta evidenziato che tale norma e intesa a porre termine ad un esistente stato di contraddittorietà (Atti Camera: bollettino Commissioni del 21 ottobre 1987) e per quanto attiene al ricorso in esame determina, in ogni caso, il superamento del contrasto della legge regionale con l'art. 2 della legge n. 29: l'adozione di una generale normazione esaustiva nei sensi più limitatamente pretesi dal provvedimento regionale comporta, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, relativo alla legge della Regione Lazio, approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27 luglio successivo, recante <Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29>.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22 Dicembre 1988.