Ordinanza n.1124 del 1988

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ORDINANZA N.1124

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 101, co. 2o, del r.d. 16.3.1942, n. 267 (<Disciplina del fallimento, del con cordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa>), in relazione all'art. 98, co. 3 o, stesso r.d. promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27.l.1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Esattoria Consorziale di Catanzaro e l'Aerolinee Itavia S.p.a. in amministrazione straordinaria, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/1a ss dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 27.l.1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A. e l'Aerolinee Itavia S.p.a., iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30/1a ss dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione dell'Esattoria Consorziale di Catanzaro nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento instaurato dall'Esattoria Consorziale di Catanzaro con una domanda di insinuazione tardiva di credito nei confronti del Commissario per l'amministrazione straordinaria della s.p.a. Aerolinea Itavia, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27 gennaio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, della legge fallimentare, in relazione all'art. 98, terzo comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., <nella parte in cui vieta la riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di credito al ricorrente che non sia costituito in un precedente giudizio>;

che con ordinanza di pari data la medesima questione è stata sollevata dal Tribunale di Roma in un altro procedimento pendente tra l'I.N.A. e la suddetta Società in amministrazione straordinaria.

Considerato che la questione è già stata sottoposta dallo stesso Tribunale a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 1045 del 1988;

che le due ordinanze sotto esame si limitano a ripetere letteralmente gli argomenti esposti nella precedente ordinanza Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (<Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa>), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.