Ordinanza n.1121 del 1988

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ORDINANZA N.1121

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il primo aprile 1987 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Cantone Carmine ed altri contro l'Ente Ospedaliero della S.S. Annunziata di Napoli, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31/1a serie speciale dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel procedimento relativo ai ricorsi proposti da Cantone Carmine ed altri contro l'Ente Ospedaliero della S.S. Annunziata di Napoli, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 1° aprile 1987, ha riproposto, a seguito di restituzione degli atti, disposta dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 313 del 1986, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede, in favore delle persone giuridiche pubbliche, che non esercitino una attività assimilabile a quelle da esso considerate (di natura professionale, artigianale o commerciale), il diritto di far cessare la proroga legale della locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione.

che, ad avviso del giudice a quo, la questione è rilevante, dovendosi applicare alla controversia in oggetto, ai sensi del l'art. 82 della legge 27 luglio 1978, n. 392, la norma denunciata, e che tale ultima norma sembra contrastare con il principio di uguaglianza, in quanto, pur essendo applicabile, ai fini della cessazione della proroga legale, agli enti pubblici economici, non estende il trattamento da essa previsto (per professionisti, artigiani e commercianti) agli altri enti pubblici che intendano far cessare la proroga della locazione di immobili destinati ad uso non abitativo per la necessita di esercitarvi attività connesse alle proprie funzioni.

Considerato che l'art. 4, comma primo, n. 1, della legge n. 253 del 1950, applicabile nella specie, consente al locatore di far cessare la proroga legale della locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, quando dimostri l'urgente ed improrogabile necessita di esercitare nell'immobile la propria normale attività di professionista, di artigiano o di commerciante, in tal modo risolvendo a favore del locatore un conflitto fra interessi omologhi, cioè entrambi connessi all'esercizio di attività economico-produttive;

che, in tale quadro, non appare lesiva del principio di uguaglianza l'omessa considerazione delle esigenze dei locatori-siano essi persone fisiche o persone giuridiche, private o pubbliche - connesse all'esercizio di attività diverse da quelle economico-produttive, quali sono le attività tendenti al conseguimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici non economici, alle quali si riferisce il giudice a quo; che, d'altra parte, la legge n. 253 del 1950, all'art. 4, comma primo, n. 2 (ma vedi anche l'art. 6, comma quarto), si fa carico delle esigenze degli enti pubblici non economici, riservando ad essi un trattamento nel complesso non deteriore;

che, infatti, la suindicata disposizione, se pone a carico dell'ente locatore, ai fini della cessazione della proroga legale, l'onere dell'offerta al conduttore di altro immobile, lo esonera tuttavia dalla dimostrazione della necessita, attribuendo rilevanza alla mera volontà di disporre dell'immobile per l 'esercizio delle proprie funzioni;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.