Sentenza n.1118 del 1988

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SENTENZA N.1118

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, co. 8o, del d.l. 12.9.1983, n. 463, convertito con modificazioni nella l. 11.11.1983, n. 638 (<Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini>) promosso con ordinanza emessa il 12.2.1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Villa Mario e l'I.N.P.S., iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1a ss dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Villa Mario e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.- Il Pretore di Modena dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 6, ottavo comma, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, nella parte in cui nega l'applicabilità dell'aumento (in ragione di 5,74 volte) del coefficiente di adeguamento, ivi previsto per le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, anche ai supplementi di pensione corrisposti dalle medesime gestioni.

L'interpretazione letterale, accolta dal giudice a quo, e contestata nell'atto di costituzione del ricorrente nel giudizio davanti alla Corte, ma con argomenti non plausibili. A parte il richiamo dell'art. 3 della legge n. 297 del 1982, palesemente non appropriato, l'argomento tratto dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 155 del 1981, secondo cui i supplementi di pensione sono calcolati in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome, non avverte che tale disposizione vale soltanto per i supplementi liquidati a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (arg. ex art. 7, sesto comma, legge cit.), mentre nella specie il ricorrente gode di una pensione a carico del regime generale e di un supplemento a carico della gestione speciale per i commercianti. Del resto, anche per i supplementi liquidati a carico dell'assicurazione generale, in aggiunta a una pensione erogata dalla medesima, non e più sostenibile la tesi che li configurava quali semplici integrazioni della misura della pensione, con conseguente applicabilità delle stesse percentuali di rivalutazione di cui beneficia la pensione. Invero, l'art. 23 - septiesdecies del d.l. n. 267 del 1972, convertito nella legge n. 485 del 1972, che così disponeva, e stato abrogato dal citato art. 7, ultimo comma, della l. n. 155 del 198l.

2. - Il supplemento di pensione, che viene corrisposto a fronte di contributi versati all'assicurazione generale o a una gestione speciale successivamente al collocamento in pensione, non e assimilabile nel trattamento di pensione, ma ne rimane distinto configurandosi come prestazione previdenziale autonoma. Ciò, da un lato, esclude la possibilità dell'interpretazione estensiva sostenuta dal ricorrente, dall'altro esclude che la diversità di disciplina della pensione e del supplemento, stabilita dalla norma denunciata, possa essere giudicata contraria al divieto di trattamento dispari in pari causa. Si tratta di prestazioni previdenziali diverse, alle quali ben può corrispondere una diversità delle rispettive discipline.

Fuori di proposito è poi il confronto istituito dal giudice a quo con le pensioni supplementari, sul presupposto errato che esse pure siano comprese nella previsione della norma impugnata. L'art. 6, ottavo comma, del d.l. n. 463 del 1983 concerne <le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi>, e quindi e riferibile soltanto alle pensioni ordinarie, posto che le pensioni supplementari, previste dall'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 e dall'art. 7, primo comma, della legge n. 155 del 1981 sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

3.- L'art. 3 Cost. non può dirsi violato nemmeno sotto il profilo del principio di ragionevolezza. Considerate le limitate risorse finanziarie dell'ente previdenziale, e ragionevole che il legislatore provveda all'adeguamento delle prestazioni pensionistiche secondo criteri discrezionali di gradualità, dando la precedenza all'adeguamento delle pensioni ordinarie.

Questo rilievo vale ad escludere anche la pretesa violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. La funzione di adeguare la prestazione alle esigenze di vita del lavoratore è adempiuta dall'integrazione della pensione al trattamento minimo, mentre i supplementi di pensione hanno piuttosto una funzione di corrispettivo di contributi versati in base a un'attività di lavoro successiva al pensionamento. Come tali essi si collocano fuori dalla portata immediata del principio di solidarietà, che promuove gli interventi legislativi per la rivalutazione delle pensioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ottavo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983 n. 638 (<Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini>), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dal Pretore di Modena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.