Sentenza n.1116 del 1988

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SENTENZA N.1116

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 12 della legge 12.6.1984, n. 222 (<Revisione della disciplina del l'invalidità pensionabile>) promosso con ordinanza emessa il 18.2.1988 dal Pretore di Mantova nel procedimento civile vertente tra Pincella Attilio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1a ss dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione di Pincella Attilio e dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi l'avv. Luigi Maresca per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri. finanziarie dall'altro.

Considerato in diritto

1.-Il Pretore di Mantova ritiene contrastanti col principio di eguaglianza e col principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali, di cui agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., gli artt. 2, primo comma, e 12, primo comma, della legge n. 222 del 1984, in quanto precludono il diritto di conseguire la pensione ordinaria di inabilita ai lavoratori affetti da una causa di <assoluta e permanente impossibilita di svolgere qualsiasi attività lavorativa>, quando siano già titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge.

La questione non è fondata, quale che sia il significato attribuito alla <revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile> attuata dalla legge del 1984.

2. - Secondo l'opinione prevalente, tale legge non ha riformato lo stesso istituto dell'invalidità, separandone l'ipotesi di inabilita, ma ha soltanto ristrutturato la disciplina delle prestazioni sostituendo all'unica prestazione (pensione di invalidità) prevista dal regime precedente due prestazioni (assegno di invalidità e pensione di inabilita) differenziate in funzione della distinzione tra invalidità parziale, in grado superiore a due terzi della capacita di lavoro, e invalidità totale o inabilita.

Nell'ambito di questa interpretazione, il discrimine ratione temporis dettato dalle norme impugnate è giustificato dal principio di gradualità dell'intervento legislativo per l'attuazione di un sistema ottimale di prestazioni previdenziali secondo la direttiva dell'art. 38 Cost. (cfr. Corte cost. n. 128 del 1973, n. 26 del 1980). Tale principio legittima differenze di trattamento collegate alla successione temporale delle fasi di sviluppo del sistema. In ciascuna fase, in relazione alle circostanze socio-economiche che la caratterizzano, il legislatore determina discrezionalmente <l'ammontare delle prestazioni sociali e delle variazioni delle stesse sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e della soddisfazione di altri diritti pur costituzionalmente garantiti da un lato e delle disponibilità finanziarie dall'altro> (Corte cost. n. 180 del 1982).

3. - Nell'ambito dell'altra interpretazione, secondo cui la pensione ordinaria di inabilita non e semplicemente una nuova prestazione innestata nel vecchio tronco dell'invalidità pensionabile, ma configura un nuovo rischio-evento non previsto dal regime precedente, si potrebbe forse sostenere che il titolare di una pensione di invalidità con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 222, il quale si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, primo comma, può chiedere la revoca della pensione in godimento (cfr. Cass. SN., n. 6713 del 1983) e la concessione della pensione di inabilita, sempre che sia in grado di far valere i più consistenti requisiti di contribuzione cui questa è subordinata.

Ma non di tal fatta è la domanda presentata nella specie dal ricorrente all'INPS. Egli chiede piuttosto la trasformazione della pensione di invalidità di cui è titolare in pensione ordinaria di inabilita. Così formulata, la domanda, prima che dalle norme impugnate e indipendentemente da esse, è interdetta dal principio di immutabilità del titolo, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, il quale <rende giuridica mente impossibile conseguire un'altra prestazione relativa ad altro evento protetto non solo in aggiunta, ma nemmeno in sostituzione della prestazione già in godimento> (Cass. n. 4459 del 1981).

4. -Quanto all'art. 38, secondo comma, Cost., che la nuova pensione di inabilita esprima una valutazione assoluta ed esclusiva di congruità alle esigenze di vita del pensionato e una tesi non conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale <l'adeguatezza alle esigenze di vita dei lavoratori dei mezzi ad essi spettanti non e ne assoluta ne esclusiva di prestazioni aventi un dato ammontare o determinate con un dato criterio> (cfr. Corte cost. n. 128 del 1973, cit.). L'istituzione della pensione di inabilita come prestazione adeguata alle esigenze di vita del lavoratore che versi nelle condizioni indicate nell'art. 2 della legge n. 222 del 1984, non significa un giudizio di sopravvenuta inadeguatezza della pensione di invalidità precedentemente concessa ai lavoratori che si trovavano nelle medesime condizioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 12, primo comma, della legge 12 giugno 1984 n. 222 (<Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile>), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 20 Dicembre 1988.