Ordinanza n. 1098 del 1988

ORDINANZA N.1098

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8 quater del d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1987 dal Pretore di Castelfiorentino nel procedimento penale a carico di Cambi Tito ed altri, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16/1a ss. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Teresa, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1a ss. dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 29 gennaio 1988 dal Pretore di Avola nel procedimento penale a carico di Tiralongo Sebastiano, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27/1 a SS. dell'anno 1988;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Avola, con ordinanze 5 febbraio (Reg. ord. n. 206/88) e 29 gennaio 1988 (Reg. ord. n. 293/88) ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui prevede la sospensione dell'azione penale a seguito della presentazione della domanda di sanatoria, ai sensi dell'art. 13 della stessa legge, causando il differimento a tempo indeterminato dell'esercizio dell'azione penale;

che il Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 14 dicembre 1987 (Reg. ord. n. 122/88) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 13 e 22 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prevedono che il beneficio dell'estinzione del reato consegua al solo caso in cui la conformità dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento di concessione in sanatoria e non anche al caso in cui tale conformità sia realizzata in virtù della demolizione dell'opera abusiva;

che lo stesso Pretore ha sollevato, con la medesima ordinanza, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 8 quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, nella parte in cui dichiara non perseguibili penalmente coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e quindi entro il 22 giugno 1985, senza nulla prevedere per le opere demolite successivamente a tale data;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che questione identica a quella sollevata dal Pretore di Avola, con le predette ordinanze del 5 febbraio e del 29 gennaio 1988, è stata dichiarata infondata con

sentenza n. 370 del 1988 e manifestamente infondata con ordinanza n. 704 del 1988;

che questione identica a quella sollevata dal Pretore di Castelfiorentino, con la predetta ordinanza del 14 dicembre 1987, è stata dichiarata infondata con

sentenza n. 369 del 1988 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 704 del 1988 e 912 del 1988;

che gli attuali rimettenti non prospettano profili o argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola e che, di conseguenza, le sollevate questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nonché dell'art. 8 quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost., dal Pretore di Avola, con ordinanze 5 febbraio e 29 gennaio 1988 e dal Pretore di Castelfiorentino, con ordinanza 14 dicembre 1987.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13/12/88.