Ordinanza n. 1097 del 1988

ORDINANZA N.1097

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter della legge 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti dalle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza contro il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione delle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dalle Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza contro il Ministero del Tesoro, Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, per ottenere l'annullamento degli atti con cui venivano messi a carico delle medesime gli importi corrispondenti ai benefici combattentistici spettanti agli ex dipendenti ai sensi della legge n. 336 del 1970, il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, I Sezione, con ordinanza del 29 gennaio 1987 (r.o. n. 809/87), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter della l. 26 aprile 1983, n. 131 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55) in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 134, 136 e 137 Cost.;

che a parere del giudice rimettente la disposizione in oggetto - nel dichiarare estinti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e relativi agli oneri derivanti dai benefici combattentistici-vulnera il diritto di agire in giudizio e quello connesso di ottenere una pronuncia di merito spettante agli enti onerati, in contrasto con l'art. 24 Cost.; si risolve, nella sottrazione delle controversie a qualsiasi giudice, in violazione dell'art. 25 Cost. ; compromette il principio di intangibilità della funzione giurisdizionale disposto dagli artt. 101, 102 e 103 Cost.; sottrae la normativa sostanziale sopravvenuta all'eventuale giudizio di legittimità costituzionale, in contrasto con gli artt. 134, 136 e 137 Cost.;

che si sono costituite in giudizio le Aziende Industriali Municipalizzate di Vicenza, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della censura.

Considerato che la presente questione, ancorché formulata con riferimento a diversi parametri costituzionali, è basata sul medesimo presupposto interpretativo sotteso alla questione, concernente lo stesso art. 30-ter della l. n. 131 del 1983 (di conversione, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55), ritenuta non fondata da questa Corte con la

sentenza n. 123 del 1988;

che questa sentenza ha motivato il rigetto della questione giudicando erroneo tale presupposto interpretativo; essa ha infatti chiarito che in realtà il suddetto articolo ;

che la medesima argomentazione vale a negare fondamento anche alla censura oggetto del presente giudizio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter della legge 26 aprile 1983 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) in riferimento agli artt. 24, 25, 101, 102, 103, 134, 136 e 137 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. Veneto, I Sez. con ordinanza del 29 gennaio 1988.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo SPAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13/12/88.