Ordinanza n. 1094 del 1988

ORDINANZA N.1094

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), così come modificato con l'articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Antonelli Ermando e l'I.N.P.S., iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 20 gennaio 1988 (r.o. 138/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e da esercenti attività commerciali per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione speciale) sia commisurato al , anziché al

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata contrasta con gli artt. 23, 3 e 53 Cost.

Considerato che, successivamente alla pronuncia della predetta ordinanza e intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale all'art. 6, comma 27, ha stabilito che

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ugo PSAGNOLI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 13/12/88.