Ordinanza n. 1081 del 1988

ORDINANZA N.1081

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il l0 ottobre 1986 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Sciuto Maria e Micci Michele, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima Serie speciale, dell'anno 1988;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un procedimento avente ad oggetto la separazione della dote promosso nei confronti del marito dalla parte attrice (la quale aveva rinunziato alla domanda di addebito a quest'ultimo della separazione personale), il Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1986, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del codice civile (nella formulazione anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151), nella specie applicabile per effetto della norma transitoria di cui all'art. 227 della citata legge;

che, a parere del giudice a quo, l'impugnata disposizione, con il permettere la separazione della dote soltanto nel caso di separazione personale pronunciata per colpa del marito, realizzerebbe un ingiustificato privilegio in favore di quest'ultimo.

Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata illegittima da questa Corte con la

sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987;

che, pertanto, la questione è inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del codice civile, già dichiarato illegittimo con

sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987, sollevata dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 06/12/88.