Ordinanza n. 1073 del 1988

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ORDINANZA N.1073

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 379, co. 2o, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 9.1l.1987 dal Tribunale di Lecce sul ricorso proposto da Cimadono Maria Evelina, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5/1a ss dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 26.10.1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 9 novembre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 379, secondo comma, cod. civ., <nella parte in cui non prevede a favore del tutore, che presta al suo pupillo assistenza personale particolarmente gravosa, l'indennità che la detta norma prevede invece a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione del patrimonio>;

che, ad avviso del giudice remittente, tale disparità di trattamento e irrazionale, non apparendo giustificata la deroga al principio di gratuita della tutela soltanto in considerazione dell'entità del patrimonio del pupillo e delle difficoltà del l'amministrazione, e non anche in considerazione delle particolari condizioni personali dell'interdetto e della gravosità del l'impegno che esse richiedono al tutore, cioè una deroga finalizzata piuttosto a garantire la conservazione del patrimonio mediante una buona amministrazione che ad assicurare all'incapace una adeguata assistenza personale e morale;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione;

che l'inammissibilità è prospettata sul riflesso che, essendo la norma denunciata applicabile alla tutela sia dei minori sia degli interdetti, la modificazione additiva auspicata dal giudice a quo verrebbe a <travolgere uno dei principi di politica legislativa sui quali: tutta la disciplina della materia si fonda: quello della gratuita dell'ufficio tutelare>;

che, quanto all'infondatezza, l'Avvocatura rileva che l'ordinanza di rimessione mette a raffronto due situazioni non assimilabili, stante la precisa differenza tra le due funzioni che l'art. 357 cod. civ. affida al tutore, quella della cura della persona e quella dell'amministrazione, con rappresentanza, del patrimonio: la seconda funzione richiede una speciale disciplina che compensi in qualche misura le deficienze che, dal punto di vista della gestione patrimoniale, può comportare la scelta del tutore nella cerchia delle persone legate all'incapace da vincoli di affetto e di solidarietà familiare, secondo un criterio di prevalenza dell'interesse di cura della persona.

Considerato che l'<equa indennità>, che a norma dell'art. 379, secondo comma, il giudice tutelare può assegnare al tutore, <considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione>, non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese non facilmente documentabili da cui è gravato il tutore a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, alla quale l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti, i <coadiuvanti> previsti nell'ultima parte della norma in esame non essendo sostituti nel senso dell'art. 1717, secondo comma, cod. civ., bensì semplici ausiliari dell'obbligato nel senso dell'art. 1228;

che, invece, l'obbligo di cura della persona non comporta oneri e spese quantificabili, sia pure forfettariamente, in denaro, e d'altra parte il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi propri di un lavoratore domestico o di un infermiere, ben potendo il tutore, se il patrimoni o lo consente, farsi autorizzare dal giudice ad assumere una o più persone di servizio oppure a collocare l'incapace in un istituto idoneo ad assisterlo, o altrimenti a chiedere il soccorso delle istituzioni pubbliche di assistenza;

che, trattandosi, come nella specie, di tutela di un interdetto affidata a un parente diverso da quelli indicati nell'art. 426, il tutore può chiedere, dopo dieci anni, di essere esonerato dall'ufficio;

che pertanto la gravosità dell'attività di cura dell'incapace, derivante dall'avere il tutore prestato un'assistenza personale eccedente i doveri di ufficio non può essere paragonata alla gravosità, derivante dall'entità del patrimonio, dell'attività di amministrazione cui il tutore e personalmente obbligato, al fine di qualificare anche la prima, alla stregua dell'art. 3 Cost., come titolo per pretendere una indennità, la quale in realtà non avrebbe carattere di indennizzo, bensì di compenso per l'opera prestata, in contrasto col principio dell'art. 379, primo comma.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi derivanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 379, secondo comma, cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 06/12/88.