Ordinanza n. 1068 del 1988

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ORDINANZA N.1068

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 20.5.1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso con ordinanza emessa il 16.12.1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Fasciana Luigi e Ditta David Sollazzini e figli, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/1a ss. dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11.10.1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Fasciana Luigi per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla s.n.c. Sollazzini Davide & Figli <con motivazione disciplinare>, senza previa contestazione dell'addebito e audizione a difesa, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 16 dicembre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, nella <parte in cui esclude l'applicabilità alle sanzioni espulsive applicate in imprese con meno di sedici dipendenti>.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono precisati due punti rilevanti per la valutazione della questione, e cioè: a) se nella specie il licenziamento, motivato da un inadempimento contrattuale del prestatore di lavoro, sia stato intimato ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. oppure in tronco ai sensi dell'art. 2119; b) se il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro de quo-senza distinguere tra imprese soggette o no alla legislazione speciale limitatrice dei licenziamenti-richiami espressamente in tema di licenziamenti <per mancanze> le garanzie procedimentali previste dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori in materia di preventiva contestazione dell'addebito e audizione a difesa del lavoratore;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Pretore di Firenze perché chiarisca i punti sopra indicati.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 06/12/88.