Sentenza n. 1067 del 1988

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SENTENZA N.1067

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1° e 3o, del d.l. 29.l.1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito in legge 25.3.83, n. 79, e dell'art. 2, comma 2o, del d.l. 17.4.84, n. 70 (Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza), convertito in legge 12.6.84, n. 219 promosso con l'ordinanza emessa il 27.11.87 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra INPS e Pisano Francesco iscritta al n. 179 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/1o s.s. dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9.1l.1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

 

Considerato in diritto

 

1.-Il Tribunale di Cosenza dubita della legittimità costituzionale, alla stregua degli artt. 3 e 31 Cost., dell'art. 6, primo e terzo comma, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983 n. 79, nella parte in cui, ai fini della maggiorazione degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti, prevista nel precedente art. 5, include nel computo del reddito familiare complessivo, assoggettabile all'IRPEF nell'anno precedente il periodo paga in corso, anche gli arretrati di retribuzione maturati in anni anteriori e soggetti a tassazione separata: inclusione confermata, per argomento a contrario, dall'art. 2, secondo comma, del successivo d.l. 17 aprile 1984 n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984 n. 219, pure impugnato, che ha escluso dal computo i soli trattamenti di fine rapporto.

2. - Le questioni non sono fondate.

La maggiorazione degli assegni familiari e concessa dal d.l. n. 17 del 1983 in ragione di un rapporto, che non deve essere inferiore al 70 per cento, tra i flussi salariali nella famiglia e il reddito familiare complessivo assoggettabile all'imposta personale sul reddito. Poiché il rapporto deve essere verificato anno per anno in base alle risultanze delle dichiarazioni annuali dei redditi dei componenti il nucleo familiare, è ragionevole che nel coarcevo dei redditi, da assumere come parametro per stabilire la spettanza o meno della maggiorazione di cui è causa, siano compresi anche gli arretrati di retribuzione percepiti nel periodo paga considerato, posto che essi pure concorrono a integrare la disponibilità di mezzi economici della famiglia in tale periodo.

Se non fossero conteggiati nell'anno di percezione, i redditi soggetti a tassazione separata dovrebbero essere conteggiati nell'anno di maturazione.

Ma questa soluzione in primo luogo contrasterebbe con la ratio della legge, in quanto la spettanza della maggiorazione in quell'anno verrebbe determinata in base alla capacita economica potenziale, non effettiva, della famiglia; in secondo luogo offenderebbe il principio di economicità, addossando all'INPS l'onere di rifare i calcoli per quell'anno e provvedere alle rettifiche conseguenti, e ai lavoratori l'obbligo di restituire le somme che risultassero non spettanti.

La sentenza auspicata dal giudice a quo non già eliminerebbe una discriminazione, in realtà inesistente, a danno dei lavoratori che ricevono in ritardo emolumenti maturati in un anno anteriore al periodo paga in corso, bensì creerebbe una discriminazione a sfavore di <coloro che nell'identica situazione hanno percepito tempestivamente gli stessi emolumenti>: i primi, infatti, avrebbero il privilegio di non vedere computati tali emolumenti né nell'anno in cui sono maturati, né nell'anno in cui sono stati (tardivamente) corrisposti.

3.-Il principio dell'art. 3 Cost. non e violato nemmeno dall'art. 2 del d.l. n. 70 del 1984, convertito nella legge n. 219 del 1984, che ha escluso dal computo del reddito famiglia- re complessivo i trattamenti di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto non e formato da retribuzioni arretrate, anche se ai fini fiscali e trattato come tale, e comunque l'eccezione prevista dalla legge citata si giustifica in considerazione della funzione previdenziale propria del detto trattamento, la quale si proietta nel futuro ben oltre il periodo di riferimento del calcolo ai fini della maggiorazione degli assegni familiari.

4. -Priva di consistenza è, infine, la pretesa violazione dell'art. 31 Cost. La determinazione delle forme e della misura delle provvidenze economiche a sostegno dei nuclei familiari, e in particolare delle famiglie numerose, è materia di valutazione discrezionale del legislatore.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in legge 25 marzo 1983 n. 79 (<Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione>), e dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 17 aprile 1984 n. 70, convertito in legge 12 giugno 1984 n. 219 (<Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza>), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dal Tribunale di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 06/12/88.