Ordinanza n. 1059 del 1988

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ORDINANZA N.1059

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1987 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Fornelli Domenico contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18/prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto che il dott. Domenico Fornelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, presentava in data 27 giugno 1986 domanda di trasferimento al posto di Avvocato generale presso la Corte di Appello di Torino, la cui vacanza era stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia del 10 giugno 1986 (pervenuto presso il suo ufficio il 24 giugno);

che, venuto a conoscenza dell'assegnazione al posto da lui ambito di altro magistrato da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, impugnava dinanzi al T.A.R. del Piemonte detto provvedimento, nonché la circolare dello stesso Consiglio n. 2151 del 1982, sostenendo, per quanto qui interessa, che l'art. 192 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario andasse interpretato, contrariamente a quanto disposto dalla predetta circolare, nel senso che il termine di dieci giorni per la presentazione delle domande di trasferimento dovesse decorrere dal giorno in cui il Bollettino Ufficiale perviene all'ufficio di appartenenza e non da quello in cui il Bollettino stesso è pubblicato;

che il T.A.R. adito, con ordinanza del 4 giugno 1987 (pervenuta alla Corte il 25 marzo 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 192 ord. giud., in riferimento all'art. 3 Cost. e <ai principi che devono informare la funzione legislativa>;

che il giudice remittente, premesso che sia la lettera che la ratio della norma censurata inducono a ritenere che il dies a quo per la presentazione delle domande di trasferimento debba coincidere effettivamente con la data di pubblicazione del bollettino, ritiene che la norma stessa violi l'art. 3 Cost., sia perché crea disparità di trattamento tra magistrati addetti ad uffici diversi ai quali il bollettino pervenga in date diverse (spesso in notevole ritardo), sia in quanto e priva di quella necessaria logica e ragionevolezza interna, che devono favorire il raggiungimento dei fini perseguiti dalla ratio legis;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che, in primo luogo, la norma censurata non collide con alcun canone di ragionevolezza, bensì, nel prevedere un dies a quo unico e certo per la presentazione delle domande, è chiaramente improntata a principi di obiettività e di sicurezza giuridica, anche a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione;

che, in secondo luogo, la denunciata diversità di trattamento tra magistrati di uffici diversi a seconda delle diverse date in cui perviene il bollettino non è riconducibile alla norma censurata in se considerata, ma costituisce una mera disparità di fatto dovuta al pratico funzionamento di un servizio, come tale inidonea a sorreggere censure di costituzionalità, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. di recente ord. n. 505 del 1987), al giudice della legittimità delle leggi spetta soltanto di statuire se lo strumento apprestato dal legislatore non sia di per se arbitrario o discriminatorio, mentre eventuali carenze relative alla sua concreta utilizzazione non incidono sulla costituzionalità della norma;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (<Ordinamento giudiziario>), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R. del Piemonte con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.

 

Francesco SAJA - Mauro FERRI

 

Depositata in cancelleria il 30/11/88.