Ordinanza n. 1058 del 1988

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ORDINANZA N.1058

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 26.10.1972, n. 648 (Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali) in relazione alla l. 9.10.1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma Tributaria), promosso con:

1) ordinanza emessa l'11.11.1986 dalla Corte dei Conti nel giudizio sui conti giudiziali del Ministero delle Finanze resi dal conservatore dei registri immobiliari di Firenze dott. De Feo Pietro, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/1 a SS. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29.9.1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Fondo di Previdenza a favore del Ministero delle Finanze e Guglielmino Paolo, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20/1a ss. dell'anno 1988.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 26.10.1988 il Giudice relatore Prof. Luigi Mengoni.

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza dell'11 novembre 1986, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 648, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui prevede che, in favore del Fondo di previdenza del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (ora confluito, per effetto del d.p.r. n. 211 del 1981, nel Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze), sul totale lordo degli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari (c.d. emolumenti ipotecari) <venga operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2>: aliquota fissata nella misura del 30% dal d.m. 2 marzo 1973 e applicata limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1973 (data di entrata in vigore del d.p.r. n. 648 cit.) al 25 novembre 1973, data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, che ha ripristinato l'aliquota precedente del 10% stabilita dalla legge n. 545 del 1971;

che la medesima questione è stata sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 29 settembre 1987, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988;

che la norma impugnata è ritenuta dai giudici remittenti viziata da eccesso di delega, in relazione agli artt. 1 e 11 n. 5 della legge di delegazione 9 ottobre 1971 n. 825 per la riforma tributaria, sia perché <la delega conferita per la riorganizzazione delle casse mutue tra il personale non appare comprendere (a parte il dubbio sulla riferibilità ai fondi di previdenza) il potere di disciplinare, addirittura in aumento, l'aliquota dei contributi gravanti sugli emolumenti di cui e causa>, sia perché la norma delegante prevede solo l'<armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali>, dai quali si distinguono gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari>;

che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di infondatezza.

Considerato che i due giudizi, avendo il medesimo oggetto, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;

che la questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 414 del 1988;

che le odierne ordinanze di rimessione ripetono i medesimi argomenti già esaminati nei giudizi precedenti, definiti dalla sentenza citata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 648 (<Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali>) sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalle ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.

 

Francesco SAJA - Luigi MENGONI

 

Depositata in cancelleria il 30/11/88.